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Contro New Time 2009. Reintegro (USI)

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TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il giudice designato Dott. SILVIA RAVAZZONI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nel procedimento cautelare iscritto al N. 1477/2012 R.G. promossa da:

IBRAHIM MOHAMED IBRAHIM HASSANE con l'avv. CATAPANO GIUSEPPE

RICORRENTE

contro:

NEW TIME 2009 S.C.R.L.,

RESISTENTE

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in data 1.03.2012, osserva quanto segue:

in fatto

il ricorrente in questa sede ha richiesto al tribunale di determinare le modalità di attuazione del provvedimento cautelare di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 s.l. reso dal tribunale di Milano in data 15 dicembre 2011 con ordinanza ex art 669 terdecies cpc, disponendo in particolare la reiscrizione del nominativo dei ricorrente nel libro unico del lavoro della società resistente con effetto dalla data del licenziamento illegittimo del 4 ottobre 2011 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia. Ha chiesto altresì che il tribunale voglia disporre affinché venga data comunicazione della reiscrizione stessa il centro per l'impiego della provincia di Milano e ad ogni ente pubblico e previdenziale.

Con vittoria di spese.

Parte resistente non si è costituita e non è comparsa l'udienza nonostante sia stata regolarmente citata con ricorso notificato presso la sede della società il 14 febbraio 2012.

In diritto

Costituisce circostanza pacifica che il ricorrente a tutt'oggi non sia stato reintegrato nel posto di lavoro ad oltre due mesi dalla ordinanza in sede cautelare. La società datrice di lavoro non si è costituita né in sede cautelare né in sede di reclamo nè nel corso di questo giudizio.

Si tratta di un comportamento di manifesta inottemperanza dell'ordine emanato dal giudice.

Ritiene tuttavia il giudicante, in conformità alla costante interpretazione di questo tribunale, che l'obbligo di riammettere il ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato costituisca un'obbligazione di facere di natura infungibile, in quanto comporta non solo l'ingresso del lavoratore in azienda, vale a dire un comportamento riconducibile ad un semplice pati, ma anche un necessario e insostituibile comportamento attivo del datore di lavoro, in particolare consistente nell'impartire al dipendente le opportune direttive per l'esecuzione della prestazione lavorativa.

Ritiene altresì che il giudice non possa sostituirsi al datore di lavoro nell'individuazione specifica delle mansioni da assegnare in concreto, l'individuazione che, oltre ad essere incoercibile, rientra nel potere organizzativo del datore di lavoro medesimo.

Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi che nulla invece impedisce di dare esecuzione all'ordine di reintegra in modo frazionato, limitatamente ad alcune delle fasi in cui può essere suddivisa esecuzione.

In particolare nulla osta all'accoglimento della richiesta del lavoratore di disporre l'iscrizione del suo nominativo nel libro paga e matricola con decorrenza dalla data del licenziamento illegittimo del 4.10.

D011. L'interesse del lavoratore anche all'adozione di tale limitato provvedimento sussiste, stante la possibilità di una eventuale cessione del suo contratto a seguito di cessione dell'appalto.

La condanna al rimborso delle spese di lite segue la soccombenza. Le spese si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il giudice del lavoro,

visto l'art. 669 duodecies cpc ,

in parziale accoglimento del ricorso all'individuazione delle modalità di attuazione del provvedimento cautelare del 15 dicembre 2011, dispone la reiscrizione del ricorrente nel libro paga e matricola della società resistente e dispone che venga data ogni comunicazione a tutti gli enti ed uffici competenti in conformità alla legge.

Condanna la società resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di questa fase di giudizio che liquida complessivamente in euro 1000 oltre oneri accessori di legge

Milano, 02/03/2012