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Antisindacale la sostituzione da superiore Cass n. 12881 del 3 giugno 2009

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E' ANTISINDACALE LA SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI IN SCIOPERO CON PERSONALE DI QUALIFICA SUPERIORE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2103 COD. CIV. - Lesione dell'interesse collettivo (Cassazione Sezione Lavoro n. 12881 del 3 giugno 2009, Pres. Lamorgese, Rel. Curzio).

Nel 2001, in Toscana, i dipendenti della s.p.a. Autostrade per l'Italia con mansioni di casellanti, addetti alla riscossione del pedaggio, hanno aderito ad uno sciopero indetto dalla UIL, dalla CGIL e dalla CISL per la giornata di domenica 11 novembre. L'azienda ha comandato 31 dipendenti con varie qualifiche, superiori a quelle dei casellanti - dirigenti, quadri, impiegati di elevato livello - il cui normale orario di lavoro era da lunedì al venerdì, ad operare presso otto caselli autostradali con due diverse funzioni: 1) sezionare, con apposita segnaletica, i piazzali dinanzi alle barriere di esazione, per convogliare il traffico verso le piste dotate di sistemi automatici di riscossione del pedaggio (telepass, viacard, carte di credito); 2) stazionare dinanzi ai caselli per provvedere al ritiro dei biglietti degli utenti che non erano in grado di utilizzare i mezzi di pagamento automatico, che venivano invitati a presentarsi nei giorni successivi presso gli appositi uffici della società o presso gli uffici postali per effettuare il pagamento.


Le organizzazioni sindacali hanno promosso, davanti al Giudice del lavoro di Firenze, un procedimento per repressione di attività antisindacale, in base all'art. 28 St. Lav. facendo carico all'azienda di avere ostacolato lo sciopero con mezzi scorretti impiegando personale direttivo in mansioni inferiori a quelle proprie della sua qualifica, in violazione dell'art. 2103 cod. civ.. Il primo grado del giudizio si è concluso a favore dell'azienda. In grado di appello, la Corte di Firenze ha invece dichiarato antisindacale la condotta tenuta dalla s.p.a. Autostrade e le ha ordinato "di astenersi in futuro dall'utilizzare sulla sede autostradale, in occasione di scioperi, personale abitualmente adibito ad altre e superiori mansioni, in violazione dell'art. 2103 cod. civ., adibendolo a compiti di pilotaggio del traffico ed altri servizi sostitutivi dell'attività degli addetti all'esazione del pedaggio in sciopero." L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Firenze per vizi di motivazione e violazione di legge.


La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12881 del 3 giugno 2009, Pres. Lamorgese, Rel. Curzio) ha rigettato il ricorso. Il datore di lavoro, in caso di sciopero - ha affermato la Corte - può, anche quando non vengano in rilievo interessi pubblici ma il suo interesse privato, procedere alla sostituzione dei lavoratori in sciopero con altri lavoratori, non aderenti alla astensione o impiegati in settori nei quali non è stato proclamato lo sciopero; si può anche ritenere che la riorganizzazione aziendale volta a limitare gli effetti negativi per l'azienda dello sciopero possa consistere tanto nell'impiego dei lavoratori non scioperanti nei compiti propri dei lavoratori in sciopero, quanto in compiti diversi, che permettano comunque di elidere gli effetti negativi per il datore di lavoro della astensione.


Non ogni scelta funzionale a tal fine è però consentita: il limite - ha affermato la Corte - è costituito dal fatto che la sostituzione deve essere fatta in modo legittimo. Sicuramente legittimo è lo spostamento nelle mansioni degli scioperanti di lavoratori della stessa qualifica, nel pieno rispetto dell'art. 2103 cod. civ., o addirittura di lavoratori con qualifica inferiore, cui saranno riconosciuti i diritti previsti da tale norma, senza peraltro ledere i diritti dei lavoratori sostituiti.
Diverso è il caso in cui i lavoratori chiamati a sostituire i dipendenti in sciopero, o chiamati a svolgere attività diverse ma che neutralizzino gli effetti dello sciopero, siano di qualifica superiore e vengano quindi impiegati in mansioni inferiori.


La sentenza della Corte d'Appello di Firenze - ha osservato la Cassazione - ha compiuto un preciso accertamento del fatto (peraltro nei suoi tratti salienti riconosciuto anche dall'azienda) ed ha applicato i principi desumibili dalla giurisprudenza di legittimità in maniera corretta e con motivazione completa e coerente.


L'impiego di un lavoratore in mansioni inferiori non viola l'art. 2103 cod. civ., solo se tali mansioni sono oggettivamente "marginali" e funzionalmente "accessorie e complementari" alle sue; si deve trattare di un compito "richiesto in modo marginale e solo per completamento e doverosa definizione del lavoro principale ed assorbente".


Tali caratteri - ha affermato la Corte - mancano nel caso in esame; né la valutazione può essere diversa per il fatto che si è all'interno di una procedura ex art. 28 della legge 300/1970; la tesi della società ricorrente per la quale non sarebbe stato leso l'interesse collettivo tutelato dalla norma non è fondata.


Lo statuto dei lavoratori - ha osservato la Corte - garantisce lo svolgimento dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro (art. 14) e tutela contro comportamenti datoriali "diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, nonché il diritto di sciopero" (art. 28); il comportamento del datore di lavoro che fa ricadere su altri lavoratori (non scioperanti o addetti a settori non interessati dallo sciopero) le conseguenze negative di uno sciopero mediante il compimento di atti illegittimi, lede l'interesse collettivo del sindacato, tutelato dalla legge in modo distinto ed autonomo da quello dei singoli. Lo lede nella sua essenza: nella capacità di difendere i diritti dei lavoratori mediante la coalizione solidale, perché fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per altri dipendenti, dividendo gli interessi dei lavoratori e ponendoli in contrasto tra loro e con le organizzazioni sindacali.

Legge e giustizia