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Previdenza. Intervento su differenze retribuzioni.

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L’Ente previdenziale può chiedere il pagamento dei Contributi su Differenze di Retribuzioni spettanti al Lavoratore, anche se da Lui non rivendicate. Autonomia di rapporti. (Cassazione Sezione Lavoro n° 6001 17 aprile 2012, Pres. Roselli, Rel. Meliadò).

L'Inpgi ha ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti di una società editrice per il pagamento dei contributi relativi alla maggior retribuzione dovuta ad una giornalista per le mansioni di fatto da lei svolte, superiori a quelle previste dalla sua qualifica. La società editrice ha proposto opposizione sostenendo che fosse precluso all'ente previdenziale interferire con gli accordi negoziali fra datore di lavoro e lavoratore, modificando, sia pure ai soli fini contributivi, l'inquadramento stabilito e non contestato dal dipendente.

Il Tribunale ha accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Roma. L'Inpgi ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte romana per avere ignorato il principio di autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello di lavoro.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 6001 del 17 aprile 2012, Pres. Roselli, Rel. Meliadò), ha accolto il ricorso. Il rapporto previdenziale - ha osservato la Corte -  sebbene trovi il suo presupposto nel rapporto di lavoro, risulta distinto da quest'ultimo, dal momento che le obbligazioni del datore di lavoro concernenti la tutela previdenziale dei propri dipendenti non possono ritenersi inserite nel contratto di lavoro, quali obblighi diretti a rafforzare il dovere di protezione retributiva del datore di lavoro, ma, sebbene interferenti con quest'ultimo, risalgono, in realtà, ad un autonomo status, quello appunto previdenziale, che la legge attribuisce al lavoratore, in quanto titolare di un diritto personale fondamentale; del tutto coerente con tale contesto appare, quindi, l'affermazione che "quando la legge, in relazione al concreto svolgimento di una attività dei privati, pone un obbligo ispirato a superiori esigenze di natura sociale e stabilisce che esso non è derogabile con private convenzioni ed è anzi penalmente sanzionato, è errato giuridicamente affermare che l'obbligo trova la sua causa nel contratto, mentre questo è servito solo a costituire la situazione avente valore di presupposto, perché si determini in concreto lo svolgimento di quella attività, presa in considerazione dalla legislazione sociale, per effetti che i privati contraenti possono aver considerato o possono aver voluto addirittura escludere" (così già SU n. 1250/1968; sul principio di autonomia del rapporto previdenziale v. più recente ad es. Cass. n. 9774/2002).

Manifestazione ben nota dell'autonomia dei rapporti - ha osservato la Corte - si ha nel caso di transazione stipulata dal datore di lavoro che incida sul connesso rapporto previdenziale, che, per come è jus receptum, risulta inidonea ad esplicare alcuna influenza sugli obblighi previdenziali che siano eventualmente coinvolti e che mantengono intatta la loro rilevanza, non solo per effetto della nullità dei patti elusivi stabilita dall'art. 2115, 3° comma cod. civ., ma anche in conseguenza della distinzione, quanto alla configurazione giuridica ed ai presupposti di tutela, che caratterizza i diritti previdenziali.

Ma non meno rilevante appare l'incidenza che lo stesso principio dispiega rispetto alla disciplina della retribuzione imponibile; è, al riguardo, del tutto consolidata, nella giurisprudenza, l'affermazione che la base di calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria è costituita dalla retribuzione dovuta - per legge o per contratto collettivo o individuale - ai lavoratori, a nulla influendo la circostanza che il lavoratore abbia volontariamente accettato dal datore di lavoro una retribuzione inferiore a quella spettante, ovvero abbia rinunciato a far valere i suoi diritti (così ad es. Cass. n. 1898/1997).

Il che vale quanto dire che l'art. 1 della legge n. 389 del 1989, laddove stabilisce che "la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo della retribuzione, stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo", non solo rende insensibile l'obbligo contributivo rispetto all'eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro, ma impone, altresì, di dar rilievo alla retribuzione dovuta, e non a quella di fatto, ove di importo inferiore alla prima. Alla luce di tali principi - ha affermato la Cassazione - va, dunque, risolto anche il caso in esame; ha ritenuto la Corte territoriale che "... mai l'ente previdenziale potrebbe interferire con gli accordi negoziali delle parti del rapporto di lavoro, modificando, sia pure ai soli fini contributivi, l'inquadramento previsto (e nemmeno contestato dalla dipendente)"; non si è considerato, tuttavia, che, nell'ordinamento del lavoro, deve esservi piena corrispondenza fra mansioni e qualifica e che, pertanto, il lavoratore è titolare di un diritto soggettivo sia al riconoscimento della qualifica corrispondente alle mansioni di fatto espletate, sia alla retribuzione definitiva della qualifica stessa.

Ne discende - ha osservato la Suprema Corte - che il diritto al più favorevole trattamento economico, essendo garantito in modo autonomo, deve essere riconosciuto per tutto il periodo per il quale si sia accertato l'esercizio delle mansioni superiori, che lo stesso non è suscettibile di preventiva rinuncia, che non può essere condizionato, anche in sede di pattuizioni collettive, dal conseguimento della corrispondente superiore qualifica; si deve, infine, considerare che non pare pertinente osservare che il diritto alla promozione non può prescindere dal consenso del lavoratore, giacché, non solo tale tesi contrasta con l'opinione giurisprudenziale che nega che l'art. 2103 cod. civ. contenga un divieto assoluto, per il datore di lavoro, di assegnare il lavoratore a mansioni superiori senza il suo consenso, ma, ancor prima, non rileva sul piano del rapporto previdenziale, che, come si è detto, resta insensibile ai comportamenti del dipendente abdicativi dei diritti connessi all'obbligo contributivo. Va, quindi, affermato - ha concluso la Corte - che, in virtù del principio di autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello di lavoro e dell'indisponibilità dei diritti previdenziali, l'ente previdenziale è legittimato a richiedere la contribuzione corrispondente alla retribuzione dovuta per le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, indipendentemente dalla qualifica formalmente attribuita dal datore di lavoro, atteso che, nell'ordinamento del lavoro, sussiste il principio della piena corrispondenza fra le mansioni e la qualifica ed il lavoratore è, pertanto, titolare di un diritto soggettivo alla retribuzione corrispondente alle mansioni superiori svolte, a prescindere dalla definitiva acquisizione della qualifica stessa.