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Si può utilizzare la documentazione aziendale

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Il Lavoratore può utilizzare copie di documenti aziendali per difendersi da addebiti disciplinari – Ciò non comporta violazione del dovere di fedeltà (Cassazione Sezione Lavoro n. 7993 del 21 maggio 2012, Pres. E Rel. Stile).

Anthony O. dipendente della IKK Mediterraneo S.p.A., sottoposto a procedimento disciplinare con addebiti di scarso rendimento si è difeso inviando alla società un plico di documenti aziendali riguardanti l'attività di ricerca e sviluppo cui era addetto.

La datrice di lavoro l'ha sottoposto a procedimento disciplinare con l'addebito di trafugamento di documenti aziendali riservati. Dopo avere ricevuto le giustificazioni del dipendente l'azienda lo ha licenziato. Anthony O. ha chiesto al Tribunale di Ascoli Piceno di annullare il licenziamento, con applicazione dell'art. 18 St. Lav.

Il Tribunale ha accolto la domanda, reintegrando il dipendente nel posto di lavoro e condannando la convenuta al risarcimento del danno. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Ancona che tra l'altro ha rilevato che le copie dei documenti utilizzati dal lavoratore non risultavano essere state divulgate a terzi. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte d'Appello per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7993 del 21 maggio 2012, Pres. e Rel. Stile) ha rigettato il ricorso.

Il lavoratore che produca, in una controversia di lavoro intentata nei confronti del datore di lavoro, copia di atti aziendali, che riguardino direttamente la sua posizione lavorativa - ha affermato la Corte - non viene meno ai suoi doveri di fedeltà, di cui all'art. 2105 cod. civ., tenuto conto che l'applicazione corretta della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza dell'azienda; ne consegue la legittimità della produzione in giudizio dei detti atti trattandosi di prove lecite.

Tale orientamento vale anche, con riferimento alla utilizzazione da parte del lavoratore di documenti aziendali di carattere riservato allorché la produzione in giudizio dei documenti è determinata al fine di esercitare il diritto di difesa, di per sé da considerarsi lecita per la prevalenza di detto diritto ed anche in virtù di quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 675 del 1996.