Nibirumail Cookie banner

Forzata inattività. Danno Patrimoniale.

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

LA FORZATA TOTALE INATTIVITA' DEL LAVORATORE GLI PRODUCE AUTOMATICAMENTE UN DANNO

Non economico ma rilevante sul piano patrimoniale

(Cassazione Sezione Sesta Civile n. 7963 del 18 maggio 2012, Pres. Battimiello, Rel. Tria).

In materia di danno non patrimoniale da demansionamento - in termini di violazione dell'identità professionale sul posto di lavoro nonché della compromissione dell'immagine, della vita di relazione, delle aspettative professionali e politiche e del risvolto esterno assunto dalla vicenda - devono applicarsi i seguenti principi affermati da consolidati e condivisi orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

Il lavoratore - cui l'art. 2103 cod. civ. (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300) riconosce esplicitamente il diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ovvero equivalenti alle ultime effettivamente svolte - ha a fortiori il diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione: e, dunque, non solo il dovere, ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa - cui il datore di lavoro ha il correlato obbligo di adibirlo - costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino.

La violazione di tale diritto del lavoratore all'esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro: responsabilità che, peraltro, derivando dall'inadempimento di un'obbligazione, resta pienamente soggetta alle regole generali in materia di responsabilità contrattuale: sicché, se essa prescinde da uno specifico intento di declassare e svilire il lavoratore a mezzo della privazione dei suoi compiti, la responsabilità stessa deve essere nondimeno esclusa - oltre che nei casi in cui possa ravvisarsi una causa giustificativa del comportamento del datore di lavoro connessa all'esercizio di poteri imprenditoriali, garantiti dall'art. 41 Cost., ovvero di poteri disciplinari - anche quando l'inadempimento della prestazione derivi comunque da causa non imputabile all'obbligato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. l'onere della prova della sussistenza delle ipotesi ora indicate grava sul datore di lavoro, in quanto avente, per questo verso, la veste di debitore, ipotesi che può verificarsi se il datore di lavoro dimostri che il demansionamento e la privazione delle funzioni patiti nella specie dal dipendente siano dipesi da fattori oggettivi estranei alla volontà datoriale e legati alla generale contrazione delle attività imprenditoriali (Cass. 2 agosto 2006, n. 17564);

Infatti il lavoratore (cui l'art. 13 della legge n. 300 del 1970 riconosce esplicitamente il diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ovvero quelle equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza diminuzione della retribuzione) ha altresì diritto, a maggior ragione, a non essere allontanato da ogni mansione, cioè il diritto all'esecuzione della prestazione lavorativa, cui il datore di lavoro (tradizionalmente creditore esclusivo della medesima) ha il correlativo obbligo di applicarlo, restandogli consentita la possibilità di trasferirlo solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. La violazione di tale diritto del lavoratore all'esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria del datore di lavoro, salvo che l'inattività del lavoratore sia riconducibile ad un lecito comportamento del datore di lavoro medesimo, in quanto giustificata dall'esercizio dei poteri imprenditoriali, garantiti dall'art. 41 Cost. , o dall'esercizio dei poteri disciplinari  (Cass. 3 giugno 1995 n. 6265; Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 16 maggio 2006 n. 11430).

In particolare, il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo viola l'art. 2103 cod. civ., ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun  cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza; tale comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo e tale lesione produce automaticamente un danno non economico, ma comunque rilevante sul piano patrimoniale, per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore, suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa (Cass. 16 maggio 2006, n. 11430; Cass. 2 gennaio 2002, n. 10).

Il giudice del merito non si attiene ai suddetti principi ove escluda categoricamente che la forzata inattività - conclamata - possa essere di per sé fonte di danno, facendo riferimento, a supporto di tale situazione, alla giurisprudenza di legittimità riguardante la fattispecie del "demansionamento professionale" in senso proprio, la quale presuppone l'adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto quelle di appartenenza e, quindi, comunque lo svolgimento di una attività lavorativa. Si tratta, come è evidente, di una fattispecie diversa da quella che viene in considerazione nel presente giudizio, alla quale si applicano regole differenti anche per quel che riguarda il tipo di prova posta a carico delle parti.