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Il Congedo Straordinario Spetta anche al Figlio Convivente di persona affetta da grave Disabilità

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IL CONGEDO STRAORDINARIO SPETTA ANCHE AL FIGLIO CONVIVENTE DI
PERSONA AFFETTA DA GRAVE DISABILITA'
- Illegittimità costituzionale parziale
dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 (Corte Costituzionale n. 19 del 30
gennaio 2009, Pres. Flick, Red. Saulle).

C.F. dipendente a tempo indeterminato di un Istituto statale di istruzione superiore, come collaboratore scolastico, ha chiesto il riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito in base al decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (tutelata e sostegno della maternità e paternità) per poter assistere la madre in situazione di disabilità grave, certificata
ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza delle persone handicappate). L'Istituto non ha accolto la domanda facendo presente che il diritto al congedo straordinario, previsto originariamente per i genitori ed esteso successivamente, in base alle sentenze della Corte Costituzionale n. 233/05 e n. 158/07, ai fratelli o sorelle conviventi in mancanza dei genitori nonché al coniuge convivente, non era contemplato anche a favore del figlio del disabile. C.F. si è rivolto, al Tribunale di Tivoli, che, con ordinanza del 26 marzo 2008 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 nella parte in cui non consente l'attribuzione dei congedi straordinari al figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a
prendersi cura della persona disabile. Il Tribunale ha rilevato il contrasto della norma di legge impugnata con gli art. 2 (principio di solidarietà), 3 (principio di uguaglianza) e 32 (tutela della salute) della Costituzione.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 19 del 30 gennaio 2009 (Pres. Flick, Red. Saulle) ha ritenuto fondata la questione, richiamando le sue precedenti decisioni n. 233/05 e n. 158/07. La disposizione censurata - ha osservato la Corte - omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente, anche qualora questi sia l'unico soggetto in grado di provvedere all'assistenza della persona affetta da handicap grave, viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., ponendosi in contrasto con la ratio dell'istituto. Questa, infatti, consiste essenzialmente nel favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell'assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso, e ciò a prescindere dall'età e dalla condizione di figlio di quest'ultimo.

Inoltre - ha affermato la Corte - la suddetta omissione determina un trattamento deteriore dell'unico figlio convivente del disabile - allorché sia anche il solo soggetto in grado di assisterlo - rispetto agli altri componenti del nucleo familiare di quest'ultimo espressamente contemplati dalla disposizione oggetto di censura; trattamento deteriore che, diversificando situazioni omogenee, quanto agli obblighi inderogabili di solidarietà derivanti dal legame familiare, risulta privo di ogni ragionevole giustificazione.

La Corte Costituzionale ha pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in
situazione di disabilità grave.

Legge e giustizia