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Il segretario comunale è obbligato a l rispetto dell'orario di lavoro ed alla timbratura del cartellino

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Il segretario comunale è obbligato a l rispetto dell'orario di lavoro ed alla timbratura del cartellino
(Consiglio di stato, Sez. VI, 18 aprile 2007, n. 1763 - Gesuele Bellini)

Il segretario comunale, come tutti i dipendenti, è tenuto all’osservanza dell’obbligo dell’orario di ufficio e alla conseguente timbratura del cartellino marcatempo attestante la presenza in ufficio.

Questa la decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, nella sentenza 18 aprile 2007 n. 1763. Un segretario comunale, a cui era stata irrogata la sanzione disciplinare della censura per non aver rispettato l’orario di lavoro, soccombente nel giudizio di primo grado, proponeva appello al Consiglio di Stato, adducendo tra le motivazioni del ricorso, che lo stesso, in quanto risulta nei piccoli Comuni equiparato ai dirigenti, sarebbe esonerato dall’obbligo della timbratura del cartellino e inoltre aveva comunque un credito di ore di straordinario effettuate e non pagate. I giudici di Palazzo Spada, aderendo ad un indirizzo del Ministero dell’Interno, espresso con le note n. 9400207/17200.16455 in data 21 marzo 1994 e n. 9406529/17200/16455 in data 30 agosto 1994, hanno respinto il ricorso affermando l’esistenza dell’obbligo dell’orario di ufficio e alla conseguente timbratura del cartellino anche per la figura del segretario comunale, come per tutti gli altri dipendenti. Il Collegio ha fatto rilevare, inoltre, che l’interessato non aveva avuto alcuna autorizzazione dal sindaco a non osservare l’orario di lavoro e che il suo eventuale credito di ore di straordinario non consentiva, a iniziativa del medesimo, di derogare al normale orario di servizio.
(Gesuele Bellini) LaPrevidenza.it, 10/05/2007

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

(Numero 1763/2007)

sul ricorso in appello n. 2979/01, proposto da:

PRINCIPE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Corbo, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, via Mazzini, n. 4;

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

PREFETTURA DI CASERTA, in persona del prefetto in carica, non costituita in giudizio;

COMUNE DI CAMIGLIANO, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione quarta, 11 aprile 2000, n. 999;

visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza pubblica del 27 febbraio 2007 il consigliere Carmine Volpe e udito l’avv. dello Stato C. Colelli per il Ministero appellato;

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Il primo giudice, con la sentenza suindicata, ha respinto il ricorso proposto dal segretario comunale signor Giuseppe Principe avverso il decreto del prefetto di Caserta 16 giugno 1995, n. 1929, che gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della censura. Ciò in quanto il suddetto - nel periodo dall’ottobre 1994 al febbraio 1995 e il 3 maggio 1995 - non aveva rispettato l’orario di lavoro; e in applicazione degli artt. 78, comma 1, e 79 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, estesi ai segretari comunali dall’art. 33 della l. 8 giugno 1962, n. 604.

Il primo giudice ha affermato che:

a) l’avv. Vincenzo Federico non aveva lo jus postulandi poiché la relativa procura non era stata prodotta in giudizio;

b) è incontestato che il signor Principe si era presentato, nel periodo controverso, in ritardo nel posto di lavoro e che anche il segretario comunale è tenuto al rispetto dell’orario di servizio;

c) non può giustificare il ritardo l’assunto del ricorrente secondo cui egli avrebbe, comunque, effettuato rientri pomeridiani e svolto lavoro straordinario non retribuito. La prima circostanza consegue a esigenze rimesse alla valutazione dell’amministrazione e non del singolo dipendente, mentre, per la seconda, non vi era la prova dell’esistenza di atti autorizzativi da parte del sindaco di Camigliano.

La sentenza viene appellata dal signor Principe per i seguenti motivi:

1) l’avv. Vincenzo Federico avrebbe avuto lo jus postulandi e la relativa procura sarebbe stata depositata in giudizio;

2) il segretario comunale, essendo equiparato nei piccoli Comuni ai dirigenti, sarebbe esonerato dall’obbligo della timbratura del cartellino;

3) le manchevolezze dei ritardi si sarebbero dovute contestare nel mese successivo a quelli da recuperare o quanto meno a gennaio 1995 per quanto concerne i recuperi dell’anno 1995;

4) in mancanza di alcuna contestazione non si sarebbe dovuto effettuare alcun recupero per l’implicita autorizzazione del sindaco; ciò in quanto il ricorrente avrebbe avuto un credito di 49 ore di straordinario effettuato oltre il normale orario di servizio;

5) il sindaco non avrebbe mai addebitato alcunché al ricorrente;

6) violazione dell’art. 24, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.), in quanto l’addebito si sarebbe dovuto comunicare non oltre venti giorni dall’avvenuta conoscenza del fatto (ottobre 1994/febbraio 1995); nella specie, invece, la prima contestazione sarebbe stata comunicata tardivamente il 29 aprile 1995, così come sarebbe stata tardiva anche la seconda comunicazione (il fatto rimproverato dal sindaco era avvenuto il 4 maggio 1995 mentre la nota di addebito sarebbe stata protocollata il 25 maggio 1995 e, quindi, due giorni oltre il termine).

Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso in appello.

2. La sezione ritiene che la sentenza impugnata vada confermata seppure con diversa motivazione, poiché, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, l’avv. Vincenzo Federico aveva lo jus postulandi come risulta dalla procura in atti del giudizio di primo grado.

E’ incontestato che il signor Principe, nel periodo di cui trattasi, si era presentato in ritardo sul luogo di lavoro.

La sezione ritiene che anche il segretario comunale, come tutti i dipendenti, sia tenuto all’osservanza dell’obbligo dell’orario di ufficio e alla conseguente timbratura del cartellino marcatempo attestante la presenza in ufficio. In tal senso si vedano pure le note del Ministero dell’interno n. 9400207/17200.16455 in data 21 marzo 1994 e n. 9406529/17200/16455 in data 30 agosto 1994, entrambe indirizzate alla Prefettura di Caserta.

La sezione rileva, inoltre, che il ricorrente non risulta essere stato autorizzato dal sindaco a non osservare l’orario di lavoro e che il suo eventuale credito di ore di straordinario non consentiva, a iniziativa del medesimo, di derogare al normale orario di servizio.

Gli altri motivi di appello, non essendo stati svolti nel ricorso di primo grado, sono inammissibili.

3. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto e la sentenza impugnata va confermata con diversa motivazione. Le spese del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.

Per questi motivi

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello e conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 27 febbraio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:

Giovanni Ruoppolo                              presidente

Carmine Volpe                        consigliere, estensore

Giuseppe Romeo                                 consigliere

Luciano Barra Caracciolo                    consigliere

Lanfranco Balucani                              consigliere

 

Presidente

GIOVANNI RUOPPOLO

Consigliere                                                                           Segretario

CARMINE VOLPE                                                                             MARIA RITA OLIVA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il....18/04/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero..............................................................................................

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria