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Portierato di notte. Stress da Lavoro.

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Cassazione: va riconosciuto stress da lavoro al portiere che fa il turno di notte.

Il lavoratore sottoposto a un orario stressante ha diritto essere risarcito se dalla sua condizione lavorativa deriva un danno alla salute. È quanto afferma la sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 18211/2012 in cui gli ermellini fanno anche notare che il danno deve essere riconosciuto anche se il lavoratore non aveva mai fatto rivendicazioni durante il rapporto di lavoro.

Come si legge in sentenza, "in base al principio della 'ragionevolezza', l'orario di lavoro deve rispettare i limiti della tutela del diritto alla salute".

Il caso prese in esame da piazza Cavour riguardava un portiere che per 23 anni aveva lavorato presso una società. L’uomo era stato sottoposto ad un orario di lavoro stressante ed aveva riportato una sindrome nevrotico ansiosa da stress.

La suprema corte, dando ragione al lavoratore, ha convalidato una condanna della datrice di lavoro ad un risarcimento di 525.000 per danno biologico subito.

Ne caso di specie, l’azienda aveva fissato un orario di lavoro che andava dalle 21 alle nove del mattino. Il portiere aveva chiesto di essere spostato ad un orario diurno ma la società lo aveva licenziato sostenendo che c’erano già altri due lavoratori che svolgevano il turno di giorno.

Inizialmente il giudice del lavoro pur avendo dichiarato legittimo il licenziamento aveva però condannato la società a risarcire il danno da stress lavorativo.

Stessa decisione veniva adottata dalla corte d’appello che aveva anche riconosciuto una somma ulteriore per differenze retributive.

La società ha quindi portato il caso dinnanzi alla Suprema Corte deducendo che la prestazione di un portiere non poteva essere considerata usurante per la sua peculiarità che prevede lunghe pause di inattività.

Una tesi questa che non ha fatto breccia nei giudici di piazza Cavour che hanno respinto il ricorso rimarcando come l’orario di lavoro debba rispettare i limiti della tutela del diritto alla salute e che tale principio “si applica anche alle mansioni discontinue o di semplice attesa”.

Del resto, chiarisce ancora la Corte, “ il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e la semplice temporanea inattività, computabile, invece a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale nel primo caso può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire qualche limitazione mentre, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente la propria forza di lavoro per ogni necessità”.

Nel caso in questione, la Cassazione ha fatto notare che “legittimamente la Corte d’appello ha osservato che la società aveva imposto al lavoratore ritmi lavorativi gravosi come tali incidenti sull’equilibro psico-fisico del medesimo”.

Del tutto legittimamente, dunque, il super lavoro è stato ritenuto “concausa della sindrome nevrotica ansiosa” del lavoratore.

27.10.2012 – N.R.