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Fallimento - Risponde INPS

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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO CIVILE, SENTENZA DEL 24
SETTEMBRE 2007, N. 19702

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere
Dott. MAIORANO Francesco Antonio – Consigliere
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO VINCENZO, FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PI. AL., elettivamente domiciliato in Roma, VIA BARNABA ORIANI 32, presso lo studio dell'avvocato LONGO SERENELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato PEGAZZANO FERRANDO ROBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
FE. SPA in liq. in concordato preventivo;
- intimato -
avverso la sentenza n. 48/04 del Tribunale di MASSA, depositata il 03/08/04 - R.G.N. 1068/98;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 06/07/07 dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
udito l'Avvocato TRIOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo l'INPS conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Massa, Sezione distaccata di Carrara, il lavoratore indicato in epigrafe, eccependo, in via preliminare, la mancanza di un titolo idoneo per la concessione del decreto ingiuntivo e rilevando altresì l'eccessività dell'importo richiesto per pochi mesi di lavoro prestato dal (OMESSO) in poi presso la s.r.l. S., di cui era stato dichiarato il fallimento. Al riguardo, più precisamente deduceva che l'importo si riferiva anche al precedente rapporto di lavoro alle dipendenze della s.p.a. Fe., non invocabile poiché era configurabile nella specie un trasferimento d'azienda, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla Legge n. 297 del 1982, articolo 2 che presuppone lo stato d'insolvenza di ogni debitore, non configurabile invece nei confronti della Soc. Fe., che non era stata dichiarata fallita.
Eccepiva anche che il lavoratore aveva disposto del proprio credito per trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze della Soc. Fe., mediante cessione pro soluto in favore della S.r.l. SA. (comunicata alla Soc. Fe.), che aveva trasformato il credito del lavoratore in obbligazione pecuniaria a carico del nuovo datore di lavoro, del quale il Fo. di. Ga. non poteva rispondere ad alcun titolo.
Costituitosi in giudizio, il lavoratore chiedeva la conferma del decreto opposto, eccependo l'infondatezza degli assunti avversari e sostenendo, in particolare, che egli aveva pattuito con la s.r.l. SA. un'espromissione liberatoria ai sensi dell'articolo 1272 c.c., la quale, non avendo carattere novativo, aveva mantenuto la natura originaria del credito per t.f.r., legittimando l'intervento del Fo. di. Ga..

Il Pretore rigettava il ricorso confermando l'opposto decreto e compensando tra le parti le spese di lite.

Proponeva appello l'INPS lamentando l'errata interpretazione e la violazione della normativa vigente e segnatamente, da un lato, dell'articolo 2112 c.c. (il lavorato:i infatti aveva disposto del suo credito al di fuori della procedura di cui al comma 2 di tale disposizione, rinunziando sostanzialmente a farlo valere nei confronti dell'effettivo datore di lavoro, in vista dell'assunzione da parte di una società da considerarsi terza o continuatrice della precedente); dall'altro, della Legge n. 297 del 1982, articolo 2 che, facendo espresso riferimento al datore di lavoro e non al cessionario o al preteso espromissore, non era derogabile dai privati: peraltro gli atti compiuti per aggirarne l'applicazione si ponevano al di fuori del legittimo esercizio dell'autonomia privata e non perseguivano interessi meritevoli di tutela.
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza emessa il 19 febbraio 2002 - 3 agosto 2004 il Tribunale di Massa Carrara rigettava l'appello principale dell'Istituto, compensando le spese di lite.

Il giudice di secondo grado esaminava innanzitutto le deduzioni dell'Inps basate sulla tesi dell'applicabilità dell'articolo 2112 c.c., osservando in particolare - "ammesso e non concesso" che tale norma fosse applicabile al caso concreto - che, in ragione della solidarietà prevista da tale norma in favore del creditore, il dipendente, a prescindere dal rispetto o meno della procedura prevista dal comma 2 di tale articolo, avrebbe avuto comunque il diritto di chiedere alla Soc. SA., e quindi al fondo di garanzia, il credito in questione, e rilevando anche che, stante la sopravvenuta insolvenza della Soc. Fe., evidenziata dalla omologazione del relativo concordato preventivo, non avevano ragione di essere le eccezioni dell'Inps correlate all'esistenza di un debitore in bonis.
Lo stesso giudice si faceva quindi carico dell'obiezione secondo cui la Legge n. 297 del 1982, articolo 52 nel prevedere l'intervento sostitutivo del fondo di garanzia, fa riferimento al "datore di lavoro" e non anche a cessionari o espromissori, osservando che in realtà la norma non esclude l'intervento del fondo di garanzia ai fini del pagamento del t.f.r. maturato di il lavoratore nel corso dell'intera vita lavorativa (e quindi nella specie per la parte del t.f.r. relativa al periodo in cui il lavoratore era stato dipendente della Fe.), nell'ipotesi di espromissione liberatoria, quale quella configurabile nella specie, giusta la qualificazione già operata dal giudice di primo grado e rispondente alle previsioni del codice civile.
Riteneva infine giustificata la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, condividendo la relativa motivazione, che richiamava la particolarità della questione trattata, e provvedeva analogamente per il giudizio di appello, in relazione al carattere dubbio della controversia.
Avverso la esaminata sentenza l'INPS propone ricorso per Cassazione con un unico motivo.
D lavoratore intimato e la società Fe. s.p.a. non hanno svolto alcuna difesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (Legge 29 maggio 1982, n. 297, articolo 2), nonchè vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5) - l'INPS censura, sotto profili diversi, la sentenza impugnata - per avere ritenuto che il Fo. di. ga. (di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, articolo 2 cit.), gestito dall'Istituto, fosse tenuto, in sostituzione del datore di lavoro fallito (SA. S.r.l.), al pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto al lavoratore (ora) intimato - sebbene lo stesso trattamento fosse parzialmente commisurato ad anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro (Fe. S.p.a.).

2. Il ricorso non è fondato.
Invero - al dichiarato scopo (ratio) di "incoraggiare il ravvicinamento nel progresso" (ai sensi dell'articolo 117 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea) delle legislazioni degli stati membri, "relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro" – la direttiva comunitaria in materia (direttiva Cee del Consiglio 20 ottobre 1980, n. 80/987) - per quel che qui interessa - prevede, da un lato, che la direttiva stessa si applica ai "diritti" dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro "in stato di insolvenza" (articolo 1) - assoggettati, cioè, a "procedimento (.......) che riguarda il patrimonio del datore di lavoro ed è volto a soddisfare collettivamente i creditori di quest'ultimo" (articolo 2) - e stabilisce, dall'altro, che "gli stati membri adottano le misure necessarie affinchè gli organismi di garanzia assicurino (.....) il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, (......) relativi alla retribuzione (....) degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro, nell'ambito di un periodo di sei mesi (....) " (articoli 3 e 4). Ne risulta, quindi, stabilito che l'applicazione della direttiva è subordinata alla soggezione del datore di lavoro a fallimento oppure ad altra procedura concorsuale, con analoga finalità liquidatoria del patrimonio del debitore (in tal senso, vedi la sentenza della Corte di giustizia 7 febbraio 1985, causa 135/83, anche in motivazione).
Sono fatte salve, tuttavia, le condizioni di miglior favore per i lavoratori, che siano previste dagli ordinamenti nazionali (articolo 9 della direttiva).
È, proprio, quello che è accaduto nel nostro ordinamento.
Nel dare attuazione alla direttiva (n. 80/987), il legislatore italiano (Legge 29 maggio 1982, n. 297, articolo 2 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) - per quel che qui interessa - ha istituito, infatti, presso l'INPS il fondo di garanzia - gestito dall'Istituto medesimo – per assicurare ai lavoratori, nel caso di insolvenza del datore di lavoro (di soggezione, cioè, a fallimento o ad alto, procedura concorsuale), la soddisfazione effettiva del credito - non contemplato dalla direttiva (che ne risulta, quindi, derogata in melius) - a titolo di trattamento di fine rapporto (sul punto, vedi, per tutte, Cass. 1 febbraio 2005, n. 1885, anche in motivazione).
Ne risulta, quindi, stabilito che il Fo. di. ga. - nelle prospettate ipotesi di insolvenza del datore di lavoro - assicura "il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati" - in coerenza con la direttiva comunitaria - identificando i diritti stessi per il titolo, sul quale si fondano (trattamento di fine rapporto, appunto).

3. In funzione della ratio prospettata, poi, il Fo. di. ga. "si sostituisce" al datore di lavoro – inadempiente per insolvenza, appunto - nel pagamento del trattamento di fine rapporto.
Ne risulta un accollo cumulativo ex lege - secondo la configurazione prospettata dalla giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenza n. 13986/2002 ed altre, rese alla stessa udienza, delle sezioni unite; 6808, 7604, 11291/2003, 11060/2004 della sezione lavoro) - in forza del quale il Fo. di. ga., quale accollarne ex lege, assume - in via solidale e, ad un tempo, sussidiaria (dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale) - la medesima obbligazione del datore di lavoro, rimasta inadempiuta per insolvenza del medesimo.
Coerentemente, la procedura per l'accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto dal Fo. di. ga. - a titolo di trattamento di fine rapporto, per quel che qui interessa - si articola nella insinuazione dello stesso credito e degli accessori relativi nello stato passivo del fallimento (o di altra procedura concorsuale) del datore di lavoro - reso esecutivo o, comunque, divenuto "definitivo" (a seguito della sentenza di rigetto delle eventuali opposizioni od impugnazioni, riguardanti quel credito) - e nella successiva presentazione al Fo. - una volta che sia trascorso inutilmente il previsto termine dilatorio (di quindici giorni) - della domanda di pagamento.
Si tratta della sequenza di atti, che risultano tutti indefettibili per assicurane - (anche) mediante la propria "funzione di vera e propria pubblicità dichiarativa" (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 6004 del 1998, nonchè 6808/2003, cit.) - evidenti esigenze di tutela sia dei creditori che del debitore, e, in questo ambito, dello stesso INPS, quale gestore del Fo., e, come tale, obbligato a sostituirsi al debitore principale (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 3340/2000, nonchè 6808/2003, cit.) e, perciò, legittimato - in quanto, all'evidenza, interessato - a proporre reclamo al Tribunale fallimentare contro i provvedimenti dei giudice delegato (L.F., articolo 26, comma 1: vedi, per tutte, Cass. n. 9046 del 1994, nonchè 6808/2003, cit.). Agevole risulta, quindi, la conclusione che - pur non sostituendosi al fallimento (o ad altra procedura concorsuale) del datore di lavoro insolvente (vedi, per tutte Cass. sez. un., n. 13988/02 ed altre rese alla stessa udienza, nonchè 6808/2003, cit. anche in motivazione) - il Fo. di. ga. - quale accollante ex lege - assume, tuttavia, la "medesima obbligazione" che risulti "definitivamente" accertata - a carico del datore di lavoro insolvente, appunto - nel fallimento (od in altra procedura concorsuale) che lo riguardi.
Tale conclusione, infatti, non solo risulta coerente, da un lato, con la procedura per l'accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto dal Fo. di. ga. (di cui alla Legge n. 297 del 1982 commi 2 e segg. per quel che qui interessa) e, dall'altro, con la prospettata configurazione, nella dedotta fattispecie, di un accollo cumulativo ex lege - che pone a carico del Fo. accollante la "medesima" obbligazione del datore di lavoro accollato - ma risulta, altresì, funzionale allo scopo (ratio) di garantire al lavoratore il pagamento, proprio, di quei crediti di lavoro, che siano rimasti insoddisfatti per l'insolvenza del datore di lavoro.
Coerentemente, il trattamento di fine rapporto - che il Fo. di. ga. è tenuto a pagare ai lavoratori, in sostituzione del datore di lavoro insolvente - si identifica con l'oggetto del credito che, allo stesso titolo, risulta ammesso al passivo del fallimento o di altra procedura concorsuale (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 17079/2004, 7604, 6808/2003, 294/2000).

4. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata non merita le censure del ricorrente.
Infatti non pare investito da censure l'accertamento che il lavoratore "avrebbe avuto, in ogni caso, il diritto di richiedere alla SA. S.r.l (e, quindi, al Fo. di. ga., stante l'intervenuto fallimento di tale società) il pagamento della voce in questione", cioè del trattamento di fine rapporto, parzialmente commisurato ad anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro (Fe. S.p.a.).
Nè pare controverso che lo stesso credito del lavoratore - nei confronti della società fallita (SA. S.r.l.) - sia stato ammesso al passivo fallimentare e, come tale, fatto valere nei confronti del Fo. di. ga..
Tanto basta per ritenere fondata la domanda - dal lavoratore proposta, in via monitoria, nei confronti del Fo. di. ga., appunto - dispensando la Corte dallo scrutinio circa gli strumenti giuridici che hanno portato all'esito prospettato cioè alla titolarità - in testa al lavoratore - del diritto di richiedere alla SA. S.r.l. (e, quindi, al Fo. di. ga., stante l'intervenuto fallimento di tale società) il pagamento (.....) del trattamento di fine rapporto, ancorchè parzialmente commisurato ad anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro (Fe. S.p.a.).
Non resta, quindi, che confermare la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13385, 14625, 22339, 22340, 22341/2006), che - con riferimento a fattispecie identiche a quella dedotta nel presente giudizio - è pervenuta alla decisione prospettata.

5. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di questo giudizio tra le parti costituite, senza che occorra provvedere sulle medesime spese quanto alla parte intimata che non ha svolto alcuna difesa.

P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso; compensa le spese tra le parti la parte intimata non costituita.