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Art. 28. USI/Manutencoop. Sentenza (USI)

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Sentenza che limita la libertà sindacale.

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il giudice designato Dott. SILVIA RAVAZZONI, ha pronunciato la seguente

DECRETO EX ART 28 L 300/70

nel procedimento cautelare iscritto al N. 10622/2012 R.G. promossa da:

U.S.I. UNIONE SINDACALE ITALIANA - C.T. & S. con l'avv. CATAPANO GIUSEPPE

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A, con gli avv.ti Guida, Dondi, Rondo

RESISTENTE

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in data21.09.2012 , osserva quanto segue:

Va preliminarmente osservato che non risulta fondata l'eccezione sollevata dalla società resistente in ordine alla carenza di legittimazione attiva della organizzazione sindacale ricorrente per la mancanza del requisito della nazionalità.

Ritiene il giudicante, al contrario, che la organizzazione sindacale ricorrente risulti legittimata come già evidenziato da precedenti di questo Tribunale e della Coite d'Appello di Milano prodotti dalla parte attrice: del resto la documentazione allegata ( vedi faldoni con alleg B, C) attesta la diffusione del sindacato e la sua presenza attraverso una struttura organizzativa articolata sul territorio nazionale nonché Io svolgimento di attività sindacale sul piano nazionale .

Nel merito il ricorso è infondato.

USI CT & S lamenta la antisindacaìità della condotta della società convenuta consistita nell'aver omesso di convocare l'organizzazione sindacale ricorrente per l'espletamento delle procedure previste dalfart.4 CCNL Multiservizi e nel mancato riconoscimento delle RSA nominate. L'art. 4 cit. disciplina la procedura che l'azienda deve adottare in caso di cessazione di appalto e, per quanto qui di interesse, stabilisce " in ogni caso di cessazione di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, ................ l'azienda subentrante, con la massima tempestività.

RICORRENTE

contro:

preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del ceni darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. ".

Nella fattispecie l'organizzazione sindacale ricorrente riferisce che l'azienda cedente ECODIMAR srl con comunicazione via telefax in data 27 giugno 2012 richiedeva l'avvio della procedura di cui all'art.4 a seguito della cessazione dell'appalto dei servizi di pulizia presso l'Istituto Sacra famiglia con decorrenza 31 luglio 2012. Precisava che tale comunicazione eia stata inviata al sindacato ricorrente e anche alle altre sigle sindacali presenti presso l'appalto. Riferiva di aver poi sollecitato alla subentrante la fissazione della data dell'incontro per il corretto espletamento della procedura prevista dall'articolo quattro ricevendo comunicazione del 19 luglio 2012 con cui riferiva di aver sottoscritto il precedente giorno 16 un accordo relativo all'affitto di ramo d'azienda addetto al settore sanità ARIS (non iscritto U.S.I.) e che "relativamente al personale addetto al settore delle pulizie non essendo l'organizzazione ricorrente firmataria del contratto collettivo di categoria alla stessa non devono essere applicate le previsioni dell'art. 4".

Il giudicante condivide l'interpretazione dell'art. 4 esposta dalla società convenuta in quanto conforme alla lettera della disposizione e corrispondente anche alla finalità della stessa. La norma distingue infatti i destinatari delle comunicazioni stabilendo che l'azienda cedente deve dare comunicazione alle "strutture sindacali aziendali e territoriali competenti", mentre l'azienda subentrante è tenuta ad un dovere d'informazione solo nei confronti delle "organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del contratto collettivo".

Costituisce circostanza non contestata che USI non rientri tra queste ultime. Quanto alla circostanza dedotta dal sindacato ricorrente di avere sottoscritto l'accordo aziendale relativo al cambio di appalto tra la CIS e la ECODIMAR, trattasi di circostanza del tutto irrilevante in quanto il comportamento tenuto in un precedente cambio appalto dall'attuale cedente non può in alcun modo vincolare la subentrante.

Quanto invece alla secondo profilo di antisindacalità sollevato dal sindacato ricorrente e relativo al mancato riconoscimento delle RSA, è sufficiente per escluderne la sussistenza richiamare l'articolo 19 1 300/70 che stabilisce che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito " delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva".

Non vi è dubbio, come già si è detto, che l'organizzazione sindacale ricorrente non abbia sottoscritto il contratto collettivo di settore e conseguentemente deve ritenersi priva della legittimazione alla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. La prospettazione posta dalla difesa della O.S. ricorrente si fonda su una interpretazione delia norma richiamata che non si ancori esclusivamente al solo dato letterale della mera "sottoscrizione" del contratto collettivo ma che viceversa valorizzi il dato della effettività dell'azione sindacale e quindi, in ultima analisi, della partecipazione alle trattative che hanno condotto alla stipula del contratto anche ed indipendentemente dal fatto che la stessa O.S. La modifica referendaria dell'articolo 19 esclude infatti che possa darsi rilevanza decisiva alla mera partecipazione alle trattative per la stipulazione del contratto in quanto espressamente richiede la sottoscrizione dello stesso.

Al giudicante è ben noto il dibattito che si è instaurato di recente sulla legittimità costituzionale della norma dello statuto in esame e sulle interpretazioni giurisprudenziali che hanno inteso dare un'interpretazione estensiva della norma, ritiene tuttavia che allo stato si debba prendere atto della precisa volontà del legislatore di limitare il riconoscimento dei diritti sindacali alle sole organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo, in questo senso si è anche pronunciato questo tribunale con provvedimento in data 23.4.2012 (Trib Milano est Luaidi, causa RG N. 2485/2012 R.G tra FIOM e FPT Industriai S.p.a.), rilevando " la possibilità di costituire le RSA aziendali ( con la conseguente attribuzione di una serie di diritti riconosciuto dallo Statuto ei Lavoratori) costituisce una forma di sostegno e protezione delle 00.SS. di secondo e superiore livello rispetto a tutta una serie di norme e di tutele ( arti. 14, 15, 16, 26 ecc. St. Lav. ) destinate comunque a garantire la presenza ed il libero svolgimento di attività sindacale nel luogo di lavoro e che, nel caso di specie, non sono poste in discussione.

Le norme di tutela delle 00.SS. per così dire "di secondo livello" comportano una cooperazione ed un costo a carico della parte datoriale, sia in termini di organizzazione della propria struttura produttiva che in termini dei costi effettivi (diritti di indire assemblee, diritti a locati destinati all'attività sindacale, diritti alla concessione di permessi retribuiti.)

Appare pertanto coerente che tale secondo e superiore livello di tutela sia ancorato al rapporto sinallagmatico proprio del contratto sottoscritto tra le parti e sia conseguentemente riconosciuto solo a quelle OO.SS. "... con in capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro..." ( Cosi' Corte Cost. N. 244/1996 ), facendo evidentemente riferimento proprio alla capacità del sindacato di imporsi nell'ambito delle trattative prodromiche alla successiva stipula nel contratto medesimo. E indubbio come la rigida lettura del dato nonnativo abbia come effetto ultimo quello di porre l'OO.SS. nella necessità di valutare, tra le reciproche concessioni e/o rinunce proprie della dinamica "precontrattuale", anche la possibilità di dover rinunciare in caso di mancato raggiungimento dell'accordo esattamente a quelle espresse prerogative sindacali "di secondo livello" di cui oggi si chiede il riconoscimento.

Tale interpretazione appare peraltro assolutamente coerente con la volontà del legislatore e la dinamica propria di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica." La motivazione riportata è del tutto condivisibile.

Il ricorso deve pertanto essere respinto, le spese di lite possono essere compensate tra le parti in considerazione delle recenti difformi interpretazioni giurisprudenziali dell'articolo 19 della legge 300 del 1970.

P.Q.M

rigetta il ricorso e compensa le spese di lite

Milano, 24/09/2012

Il Giudice dott. SILVlA RAVAZZONI