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Sentenza per differenze retributive.

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L'AZIENDA CHE PER EFFETTO DI UNA SENTENZA PAGA DIFFERENZE RETRIBUTIVE

NON DEVE APPLICARE RITENUTE FISCALI SULLE SOMME DOVUTE.

  • Le imposte vanno versate dal lavoratore (Cassazione Sezione Lavoro n. 3525 del 13 febbraio 2013, Pres. De Renzis, Rel. Venuti).

L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore.

Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218; per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che egli abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli.