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Battere uno scontrino per un valore inferiore non costituisce giusta causa di licenziamento.

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Battere uno scontrino per un valore inferiore non costituisce

giusta causa di licenziamento.

Cassazione, Sezione Lavoro

Sentenza 23.2.2009 n. 4368

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La spa Aeroporti di Roma chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha rigettato la sua impugnazione della sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva accolto il ricorso di C.G..

Tra le parti erano intercorsi dodici contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, a cominciare dal (OMISSIS) e sino al (OMISSIS), alcuni dei quali stipulati "ai sensi del punto c), n.9, sub a)" dell'accordo interconfederale del 5 gennaio 1990 nonchè ai sensi dell'accordo sottoscritto in sede Intersind tra la società e le strutture regionali-territoriali in conformità della L. n. 56 del 1987, art. 23.

La C. con ricorso al giudice del lavoro chiese che venisse accertata la nullità della clausola di apposizione del termine e la conseguente dichiarazione che il rapporto intercorso tra le parti era a tempo indeterminato con relativa condanna al pagamento delle retribuzioni.

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, dichiarò la nullità della clausola di apposizione del termine relativa al contratto stipulato il (OMISSIS), dichiarò che il rapporto era a tempo indeterminato da tale data e condannò la spa al pagamento delle retribuzioni maturate dal (OMISSIS).

La società propose appello.

Con sentenza del 20 settembre 2004 la Corte d'Appello di Roma lo ha respinto.

La Aeroporti di Roma ricorre per cassazione per tre motivi.

Il primo è così rubricato: "violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1367, 1369 e ss. c.c., in relazione all'art. 9, punto c) dell'accordo del 5 gennaio 1990;motivazione superficiale, insufficiente e contraddittoria".

Il secondo motivo di ricorso ripropone l'eccezione di estinzione del rapporto per mutuo consenso desumibile dal fatto che la C. ha chiesto il riconoscimento della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro solo in data (OMISSIS).

Con il terzo motivo (rubricato come 4^) si censura la sentenza per non aver accolto il motivo di appello concernente l'aliunde perceptum.

La società ricorrente ha depositato una memoria per l'udienza, riproponendo le sue tesi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento al primo motivo, deve premettersi che il giudizio non può andare oltre la verifica della eventuale violazione dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 ss. c.c., o il vizio di motivazione. Infatti, alla controversia non si applicano le regole dettate dal legislatore del 2006, per le quali è possibile ricorrere per cassazione anche per violazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. I giudici di merito hanno ritenuto nulla la clausola di apposizione del termine contenuta nel contratto di lavoro del (OMISSIS), perchè tale contratto è stato stipulato quando era ormai scaduta la previsione collettiva che consentiva la stipulazione di contratti a termine in via sperimentale e limitatamente al biennio decorrente dalla data di emanazione del D.M. di approvazione delle singole delibere delle commissioni regionali per l'impiego (biennio scaduto il 2 maggio 1992). Previsione collettiva che aveva una sua durata specifica ed autonoma rispetto a quella del contratto collettivo in cui era inserita, soggetto al meccanismo del rinnovo tacito. La ricorrente assume che l'interpretazione dei giudici di merito avrebbe violato i criteri dettati dagli artt. 1363, 1367 e 1369 e ss. c.c.. E cioè i canoni della interpretazione sistematica, della conservazione degli effetti del contratto e della interpretazione nel senso più consono alla natura ed all'oggetto del contratto.

Nel ricorso però non si dimostra in alcun modo perchè tali canoni sarebbero stati violati.

Più a monte, quanto ai canoni dettati dagli artt. 1367 e 1369 c.c., non si dimostra neanche che gli stessi siano applicabili. Infatti, il loro carattere sussidiario richiede che, applicati i canoni previsti dagli articoli precedenti, persistano dei dubbi. E peraltro, quello di cui all'art. 1367 c.c. è del tutto irrilevante, perchè entrambe le interpretazioni ipotizzabili implicano la produzione di effetti per il contratto. Quanto poi alla interpretazione conforme alla natura e all'oggetto del contratto è del tutto apodittico affermare che lo sia quella sostenuta dalla società ricorrente e non lo sia quella dei giudici di merito.

Il problema è di stabilire se la specifica disciplina autorizzativa di contratti a termine in deroga alla L. n. 230 del 1960 abbia una durata diversa e minore rispetto a quella del contratto collettivo nel suo complesso. A tal fine rileva certamente il canone della interpretazione sistematica, ma la sentenza impugnata compie questa operazione di ricostruzione del contenuto complessivo del contratto, rinvenendo all'interno di questa lettura complessiva una differenziazione di durata degli effetti tra il contratto in generale e la parte che riguarda specificamente l'autorizzazione a stipulare contratti a termine in deroga alla normativa generale.

L'applicazione del canone fornita dalla decisione impugnata è consequenziale, sicchè il problema riguarda il merito della interpretazione e come tale rimane al di fuori del giudizio di legittimità.

All'interno del medesimo motivo, si denunzia un vizio di motivazione, in quanto la Corte sarebbe venuta meno al dovere di rendere una motivazione congrua e sufficiente del proprio convincimento limitandosi ad aderire acriticamente all'opinione espressa dal primo giudice. Il rilievo è infondato perchè la Corte ha esposto i fatti e le critiche contenute nell'atto di appello e ha risposto ricostruendo i passaggi del ragionamento in adesione alla motivazione fornita in primo grado. In presenza di questi elementi, che vanno ben al di là di un mero rinvio al provvedimento impugnato, la motivazione può ritenersi autonoma e completa, in quanto il ragionamento del giudice di appello non deve necessariamente presentare caratteri di originalità rispetto agli argomenti utilizzati in primo grado, ma deve semplicemente vagliarne la fondatezza.

Il secondo motivo di ricorso ripropone l'eccezione di estinzione del rapporto per mutuo consenso desumibile dal fatto che la C. chiese il riconoscimento della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro solo in data (OMISSIS).

La Corte sottolinea che l'ultimo contratto a termine si concluse il (OMISSIS), la C. promosse dinanzi all'UPLMO la procedura per il tentativo di conciliazione con richiesta del (OMISSIS) e in data 24 settembre 1999 depositò il ricorso giudiziario.

Da tale scansione temporale e da tale sequenza di comportamenti la Corte desume che non può dedursi la volontà della C. di estinguere il rapporto di lavoro per mutuo consenso, coni un ragionamento articolato, privo di incongruenze logiche o contraddizioni, che considera anche la circostanza che la signora, scaduto l'ultimo contratto a termine,

cercò e trovò una nuova occupazione, osservando che il reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, attesta la necessità di sopperire alle primarie esigenze di vita, ma non la volontà di estinguere il rapporto di lavoro con la Aeroporti di Roma.

Il ragionamento è condivisibile. Deve rammentarsi che per giurisprudenza costante di questa Corte (da ultimo, Sez. Lav., sentenza n. 26935 del 10/11/2008 (Rv. 605756).

"Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine

ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva considerato la mera inerzia del lavoratore, per un periodo di oltre tre anni dopo la scadenza, insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo

consenso)".

Con il terzo motivo (rubricato come 4^) si censura la sentenza per non aver accolto il motivo di appello concernente l'aliunde perceptum.

La Corte d'Appello ha rigettato la relativa eccezione, proposta per la prima volta nel ricorso in appello, perchè a suo parere la stessa è ammissibile solo se si dimostra che sia stato impossibile dedurla nel corso del giudizio di primo grado.

La Corte da atto del fatto che la società appellante aveva dedotto in primo grado l'esistenza del rapporto di lavoro tra la sua ex dipendente e la società Sodacaer, ma rileva che tale deduzione venne formulata al solo fine di sostenere la tesi della cessazione del rapporto per mutuo consenso, senza utilizzarla per proporre l'eccezione di aliunde perceptum.

Sta di fatto che il dato venne allegato e che, per giurisprudenza consolidata (Sez. 50, Sentenza n. 10155 del 16/05/2005, Rv. 582226) "quando la rioccupazione del lavoratore costituisca allegazione in fatto ritualmente acquisita al processo, anche se per iniziativa del lavoratore e non del datore di lavoro, il giudice ne deve tener conto - anche d'ufficio - ai fini della quantificazione del danno provocato dal licenziamento illegittimo. (Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso, riformando la sentenza di merito laddove quantificava il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente licenziato in misura pari alle retribuzioni non percepite, senza considerare che, come risultava allegato dallo stesso lavoratore, questi, dopo il licenziamento subito dal Comando Nato del Sud Europa, era stato assegnato al Ministero della Giustizia come operaio qualificato)".

Il presupposto concettuale di tale scelta interpretativa è costituito dal fatto che l'eccezione relativa all'aliunde perceptum non è qualificale eccezione in senso stretto (Sez.Un., sentenza n. 1099 del 03/02/1998, Rv. 512186: "In tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, l'eccezione con la quale il datore di lavoro, al fine di vedere ridotto al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione l'ammontare del suddetto risarcimento, deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, non fa valere alcun diritto sostanziale di impugnazione, nè l'eccezione stessa è identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi è stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trame d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato").

Il terzo motivo di ricorso pertanto deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata sul punto e la causa deve essere rimessa al giudice di merito in relazione al motivo accolto, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2009