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Dall'Avv. Colonna. Occupazione abusiva di Immobili.

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Stato di necessità e occupazione abusiva di immobili.


Il codice penale, all'art 54, titolato "stato di necessità", il quale sancisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, positivizza la più complessa, quanto ad inquadramento sistematico, delle cause di esclusione della punibilità.

Mentre la dottrina tradizionale considera lo stato di necessità una causa di esclusione della colpevolezza, muovendo dal presupposto che la ratio dell'istituto risieda nell'inesigibilità psicologica di una diversa condotta da parte di chi si veda minacciato da un pericolo di tal fatta, la letteratura in atto dominante abbandona il terreno della colpevolezza prediligendo la natura di causa di giustificazione dell'istituto. Quest'ultima impostazione si basa sia sulla collocazione sistematica della norma, sia sulla previsione dell'operatività dello stato di necessità anche qualora il fatto venga posto in essere a salvaguardia di un diritto di un terzo ( in tal caso infatti la ratio dell'inesigibilità psicologica di un comportamento diverso non troverebbe giustificazione).

La scriminante trova conseguentemente la propria ragione giuridica, secondo la teoria dell'interesse prevalente o dell'interesse mancante, nella mancanza di interesse dello Stato a salvaguardare l'uno o l'altro dei beni in conflitto, posto che in tali casi uno di essi sarà sicuramente destinato a soccombere.

Nell'ammettere la causa di giustificazione, la legge la sottopone a tre fondamentali requisiti:

Il soggetto che si avvale della causa di giustificazione non deve essere lo stesso soggetto che ha causato la situazione di pericolo;
la condotta dell'agente deve essere non-altrimenti evitabile;
il bene minacciato deve prevalere o almeno corrispondere al bene leso, secondo una logica di proporzionalità tra fatto commesso e pericolo corso.

Come si evince dai requisiti di cui sopra, lo stato di necessità presenta, ictu oculi, forti analogie strutturali con la legittima difesa, ma se ne differenzia per due elementi fondamentali. L'azione giustificata non è infatti diretta contro un aggressore, ma contro un individuo innocente e non mira a salvaguardare un qualsiasi diritto, ma un diritto fondamentale dell'individuo, ai fini di scongiurare un danno grave alla persona.

Su tale ultimo punto, una questione fortemente dibattuta ha investito la stessa delimitazione del concetto di danno grave alla persona, preliminare alla successivo dibattito sull'invocabilità dello stato di necessità in caso di occupazione abusiva di immobili e conseguente giustificabilità del reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 C.p.

L'impostazione più rigorosa circoscrive il concetto di danno grave alla persona  ai soli casi in cui il pericolo corso dall'autore del fatto tipico riguardi la lesione dei beni della vita e dell'integrità fisica.

Il principale referente normativo sul quale poggia tale tesi è l'art. 384 C.p., titolato "casi di non punibilità", il quale, con riferimento a taluni reati contro l'amministrazione della giustizia elencati nella medesima disposizione, dichiara non punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Orbene, la dottrina più intransigente ha ritenuto che laddove l'art. 54 C.p. avesse avuto una interpretazione tale da consentire la tutela di beni quali l'onore,  la dignità ecc. la disposizione di cui all'art. 384 C.p. avrebbe rischiato di non trovare mai applicazione, rimanendo lettera morta.

Sicuramente preferibile è invece l'orientamento che interpreta l'espressione danno grave alla persona  in modo ampio, confutando la tesi che ritiene l'art. 384 C.p. un mero doppione della scriminante dello stato di necessità; quest'ultima, infatti, oltre ad avere un ambito operativo generalizzato, necessita dei requisiti dell'attualità e inevitabilità del pericolo, non richiesti dalla disposizione di parte speciale (a meno di non voler aderire a quell'orientamento, oramai superato, che ritiene la causa di non punibilità prevista all'art. 384 C.p. una species dell'art. 54 C.p.).

Conseguentemente, si è ritenuto di poter attribuire rilievo giuridico a qualsiasi diritto inviolabile della persona, riconosciuto espressamente dalla Costituzione ovvero riconducibile alla clausola generale dell'art.2 della Carta Fondamentale, nella quale rientra sicuramente il diritto all'abitazione, intesa dalla giurisprudenza quale luogo ideale e strumento indispensabile per consentire la concreta attuazione dei diritti fondamentali dell'individuo.

In merito si veda ed esempio Cass. Pen., sez. III, 26 settembre 2007, n.35580, secondo cui "Ai fini della ricorrenza dell'esimente dello stato di necessità previsto dall'art. 54 C.p., deve ritenersi che rientrano nel concetto di "danno grave alla persona" non solo la lesione della vita o dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, secondo la previsione contenuta nell'art. 2 della Costituzione; e pertanto rientrano in tale previsione anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica del soggetto, in quanto si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, fra i quali deve essere ricompresso il diritto all'abitazione, in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona".

La stessa Corte di Cassazione, sempre in relazione alle ipotesi di occupazione di beni altrui, ha tuttavia di recente rimarcato in ogni caso la necessità di un'attenta analisi concernente la verifica della presenza, sotto il profilo obiettivo, degli altri già vagliati presupposti per l'applicabilità della scriminante, soffermandosi in particolar modo sulla attualità del pericolo e sulla non-altrimenti evitabilità della condotta del soggetto.

In particolare, Cass. Pen., sez. II, 9 marzo 2012, n. 9265 ha ritenuto che lo stato di necessità "può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio, non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria, esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi IACP sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate".

La Cassazione precisa che il requisito dell'attualità del pericolo presuppone che, nel momento in cui l'agente agisce contra ius  al fine di evitare un danno grave alla persona, il pericolo debba essere imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio. L'attualità del pericolo, per argumentum a contrario, esclude così, in linea di massima, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti ,caratterizzate da una sorta di cronicità, essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo.

Per ultimo, volendo soffermarci sull'analisi dell' incontrollabile fenomeno dell'occupazione degli stessi alloggi costruiti dagli Istituti autonomi case popolari in violazione delle procedure amministrative prescritte, la giurisprudenza, poggiando sull'inderogabilità del principio dell'assegnazione degli alloggi secondo i criteri prefissati dagli organismi pubblici, da un lato ha ritenuto in tali casi irrilevante l'arbitrio del singolo, seppure bisognoso, e sotto altro verso, ha disposto che gli alloggi in questione conservano la propria destinazione pubblicistica anche quando ne sia avvenuta la consegna all'assegnatario, cui non abbia ancora fatto seguito il definitivo trasferimento di proprietà.

L'eventuale occupazione di case popolari ad opera di terzi costituirà così ipotesi di reato di invasione di terreni o edifici, perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 639-bis, norma che ricomprende tra i casi di esclusione della perseguibilità a querela del reato de quo il fatto che l'invasione abbia ad oggetto edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

(05/04/2013 - Avv. Andrea Colonna)