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Malattia. Superato il comporto, no al licenziamento.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 21 marzo 2013, n. 7153

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente -

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -

Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -

Dott. FERNANDES Giulio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 25471-2009 proposto da:

POSTE ITALIANE - ricorrente -

contro

P.R.; - intimato -

avverso la sentenza n. 915/2008 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 19/11/2008 R.G.N. 647/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l'Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega TOSI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 19 novembre 2008, nel rigettare l'appello proposto da Poste Italiane s.p.a. confermava la decisione del Tribunale di Genova con la quale era stata dichiarata la illegittimità del licenziamento intimato, in data 11.12.2003, da detta società al proprio dipendente P.R. per superamento del periodo di comporto avendo "fatto registrare alla data del 23.11.2002, 730 giorni di assenza per malattia nel quadriennio antecedente ed avendo usufruito del periodo massimo di aspettativa ex art. 40, comma 4 CCNL".

Ad avviso della Corte territoriale l'art. 40 del CCNL applicabile era da interpretare nel senso che il periodo di comporto dovesse essere superato e non solamente "raggiunto", come opinato dalla società, e ciò anche in considerazione del comportamento tenuto dalle parti le quali avevano fatto entrambe riferimento al "superamento" di detto periodo. E, dunque, il recesso, nel caso in esame, poteva essere intimato solo se il giorno (OMISSIS) il P. fosse stato assente per malattia, laddove era documentalmente provato che in tale giorno egli era assente per aspettativa.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. affidato ad un unico motivo.

Il P. è rimasto intimato.

DIRITTO

Con l'unico motivo di ricorso si deduce contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Premesso che dalla documentazione agli atti - oltre che pacifico tra le parti - emergeva che il giorno (OMISSIS) il dipendente non aveva ripreso servizio in ragione del perdurare del suo stato di indisponibilità psico-fisica, si assume che la Corte territoriale, in modo contraddittorio, nel valutare la natura dell'assenza del lavoratore in detta data, aveva ritenuto che la stessa fosse ascrivibile ad aspettativa ritenendo, quindi, illegittimo il recesso.

Diversamente, risultando ascrivibile l'assenza del (OMISSIS) a malattia, il periodo di comporto doveva ritenersi superato. Il motivo è infondato.

Va, in primo luogo, rilevato che la Corte di merito ha correttamente interpretato, con un ragionamento che non è stato oggetto di alcuna censura nel motivo di ricorso, il termine "raggiungere" utilizzato nell'art. 40 punto 2 del CCNL ("il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore ....... raggiunga il limite di 24 mesi di assenza entro l'arco massimo di 48 mesi lavorativi....") nel senso che il periodo di massimo di comporto previsto dovesse essere "superato" e non soltanto "raggiunto".

Sulla scorta di tale premessa nella impugnata sentenza è stato rilevato che il recesso poteva essere intimato solo se il giorno successivo a quello di raggiungimento del periodo massimo di comporto, cioè il (OMISSIS), il P. fosse stato in malattia, mentre era documentalmente provato che avesse richiesto l'aspettativa, in data 30.10.2002, a decorrere dal (OMISSIS) senza ottenere risposta alcuna da parte della società.

La Corte di merito con questo rilievo ha evidentemente inteso sottolineare che il motivo addotto a sostegno del licenziamento (l'aver " fatto registrare alla data del 23.11.2002, 730 giorni di assenza per malattia nel quadriennio antecedente ed avendo usufruito del periodo massimo di aspettativa ex art. 40 comma 4 CCNL") non ricorreva in quanto, alla luce della suddetta interpretazione della norma contrattuale, al 23 novembre 2002 il periodo di comporto non era stato ancora superato. Ed infatti a tale data doveva farsi riferimento e non alla successiva del (OMISSIS), per valutare la sussistenza del presupposto sul quale è stato fondato il recesso intimato.

Peraltro, nella impugnata sentenza non viene affatto riferito che il giorno (OMISSIS) il P. fosse assente per malattia ma, in narrativa, si da atto che il predetto in data 23 novembre 2002 aveva avvertito telefonicamente l'ufficio di non essere in grado di riprendere il lavoro insistendo nella domanda - già presentata - di aspettativa per gravi motivi di disagio personale. Ed è tale dato di fatto che viene ritenuto pacifico tra le parti, non la circostanza che il P. fosse assente per malattia il giorno (OMISSIS).

Non ricorre, dunque, alcuna contraddittorietà nella motivazione dell'impugnata sentenza in quanto le ragioni poste a fondamento della decisione non risultano sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della "ratio decidendi", e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Non si provvede in ordine alle spese del presente grado di giudizio essendo il P. rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013