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Dubbi di Leggittimità sui contratti a termine

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LA CORTE COSTITUZIONALE HA DECISO SULLE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' SOLLEVATE DA VARI GIUDICI CON RIFERIMENTO ALLE MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 368 DEL 2001


(DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE)
- Introdotte con la legge n. 133 del 2008.

Roma, 7 luglio 2009 - Devono ritenersi attendibili le notizie di stampa secondo cui la Corte Costituzionale ha deciso sulle questioni di legittimità sollevate da vari giudici con riferimento alle modifiche del decreto legislativo n. 368 del 2001 (disciplina dei contratti di lavoro a termine) introdotte con la legge n. 133 del 2008. Si ritiene in particolare che con la sentenza di prossima pubblicazione sarà dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis del decreto legislativo n. 368 del 2001: "Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni."


Per effetto della decisione della Corte, i giudici potranno, anche nelle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 133 del 2008, affermare il diritto del lavoratore, assunto con contratti a termine irregolari, alla stabilizzazione del rapporto.

Legge e giustizia