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Il versamento dei contributi al sindacato

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Il versamento dei contributi al sindacato può essere attuato                                        dal lavoratore anche mediante la strumento della cessione di credito                           – In base all’art. 1260 cod. civ. –

Il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell’art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente d.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell’esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito (art. 1260 cod. civ.) in favore del sindacato – cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore – richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso; qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l’esistenza.

L’eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l’efficacia del contratto di cessione del credito, ma può giustificare l’inadempimento del debitore ceduto, finchè il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi.

Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività


(Cassazione Sezione Lavoro n. 17668 del 13  agosto 2007,
Pres. Sciarelli, Rel. Vidimi).