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Detenzione. Non giustifica il licenziamento

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LO STATO DI DETENZIONE DEL LAVORATORE PER FATTI ESTRANEI AL RAPPORTO DI LAVORO

NON COSTITUISCE INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Ma configura una temporanea impossibilità della prestazione

(Cassazione Sezione Lavoro n. 14469 del 7 giugno 2013, Pres. Vidiri, Rel. Arienzo).

Va affermato, in conformità ad orientamento giurisprudenziale reiteratamente espresso in sede di legittimità, che lo stato di detenzione del lavoratore, per fatti estranei al rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma integra gli estremi della sopravvenuta temporanea impossibilità della prestazione, che giustifica il licenziamento solo ove, in base ad un giudizio "ex ante" - che tenga conto delle dimensioni dell'impresa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva in essa attuato, della natura ed importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, nonché del già maturato periodo di sua assenza, della ragionevolmente prevedibile ulteriore durata della sua carcerazione, della possibilità di affidare temporaneamente ad altri le sue mansioni senza necessità di nuove assunzioni e, più in generale, di ogni altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della misura della tollerabilità dell'assenza - costituisca un giustificato motivo oggettivo di recesso, non persistendo l'interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente detenuto.