Cose in custodia - Responsabilità
SOLO EVENTI ECCEZIONALI POSSONO ESONERARE DALLA RESPONSABILITA' PER IL DANNO CAGIONATO ALLE COSE IN CUSTODIA - In base all'art. 2051 cod. civ. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 20415 del 22 settembre 2009, Pres. Massera, Rel. Chiarini).
In base all'art. 2051 cod. civ. ciascuno è responsabile del danno cagionato alle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Per escludere la responsabilità da cosa in custodia a norma dell'art. 2051 cod. civ., il custode ha l'onere di provare che l'evento è stato cagionato da fatto estraneo ad essa - che può dipendere anche dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale) - del tutto eccezionale, secondo il principio della regolarità e probabilità causale in quelle circostanze di tempo e di luogo, sì da essere imprevedibile, e perciò inevitabile. Pertanto, non qualsiasiuso improprio o anomalo della cosa in custodia rispetto alla sua destinazione funzionale configura il caso fortuito, perché se invece la condotta concorrente del terzo nella causazione dell'evento non è assolutamente imprevedibile ex ante, persiste il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione, salva la limitazione del risarcimento del danno per gli effetti dell'art. 1227 cod. civ., da valutare dal giudice di merito. Quindi, poiché funzione dell'art. 2051 cod. civ. è di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti - e questa è la ragione per cui, ai fini della responsabilità del custode per l'evento dannoso, è sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale con la cosa custodita, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della stessa - il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso improprio - da parte del terzo o del danneggiato - della cosa si arresta soltanto al caso in cui la pericolosità dell'anomala utilizzazione di essa, intesa come fattore causale esterno, sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, da renderla del tutto imprevedibile e perciò inevitabile.
Legge e giustizia