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Unione Europea. Pronuncia sul tempo determinato

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QUESTIONI PREGIUDIZIALI POSTE ALLA CORTE DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI LAVORO

A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE NAUTICO

- Con riferimento all’accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE (Cassazione Sezione Lavoro n. 15560 del 20 giugno 2013, Pres. De Renzis, Rel. Marotta).

Vanno poste alla Corte di Giustizia dell’Unione europea competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’Unione e sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, le seguenti questioni:

- se siano applicabili al lavoro nautico le clausole dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/Ce ed in particolare se la clausola 2, punto 1, sia riferibile anche ai lavoratori a tempo determinato assunti sulle navi traghetto che effettuano collegamenti giornalieri;

- se l’accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/Ce, ed in particolare la clausola 3 punto 1, osti ad una normativa nazionale che prevede (art. 332 cod. nav.) l’indicazione di una “durata” del contratto e non del “termine” e se sia compatibile con detta Direttiva la previsione di una durata del contratto con l’indicazione di un termine finale certo in ordine all’an (“max 78 giorni”) ma incerto in ordine al quando;

- se l’accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, ed in particolare la clausola 3 punto 1, osti ad una normativa nazionale (artt. 325, 326 e 332 del codice della navigazione) che identifica le ragioni oggettive del contratto a termine con la mera previsione del viaggio o dei viaggi da compiersi, con ciò sostanzialmente facendo coincidere l’oggetto del contratto (prestazione) con la causa (motivo della stipula a termine);

- se l’accordo quadro recepito dalla Direttiva osti ad una normativa nazionale (nella specie le norme del codice della navigazione) che esclude in caso di utilizzo di una successione dei contratti (tale da integrare abuso ai sensi della clausola 5) che questi siano trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (misura prevista dall’art. 326 cod. nav. solo per l’ipotesi che l’arruolato presti ininterrottamente servizio per un tempo superiore ad un anno e per l’ipotesi in cui fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni).