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Tutela del Lavoratore. IL DATORE DI LAVORO E' TENUTO.

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IL DATORE DI LAVORO

E' TENUTO A INDIVIDUARE

TUTTE LE SITUAZIONI DI SPECIFICO RISCHIO

CUI E' ESPOSTO IL LAVORATORE

- In base all'art. 2087 c. c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 14468 del 7 giugno 2013, Pres. Vidiri, Rel. Bandini).

L'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica, e la personalità morale dei prestatori di lavoro, ed agisce come norma di chiusura del sistema di previsioni legislative messe in campo per la tutela della persona del lavoratore; tale norma impone al datore di lavoro anche l'obbligo di valutare e prevenire possibili rischi, naturalmente sulla base delle conoscenze, esperienze e tecniche maturate ed a lui astrattamente ricollegabili, tali da individuare tutte le necessità concrete, utili alla salute ed alla integrità psico-fisica del lavoratore; il datore di lavoro è quindi tenuto ad individuare tutte le situazioni di specifico rischio, anche al di là dell'osservanza delle singole misure dettate da legislazioni speciali, evidentemente non sempre sufficienti a regolare il caso concreto; pertanto il datore di lavoro deve provare di avere fornito ed adottato tutte le misure necessarie a garantire il prestatore di lavoro, con ciò intendendosi non soltanto le misure direttamente previste da eventuali disposizioni vigenti nella materia, ma anche le misure che, in concreto, la fattispecie presenti come necessarie, e siano, al contempo, nella disponibilità (considerata in astratto), di conoscenze, di tecniche e di esperienza del datore di lavoro e della categoria imprenditoriale a cui lo stesso appartiene; quindi il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare tutte le misure che, in campo scientifico, tecnico e di comune esperienza siano utili a prevenire ed evitare rischi legati a quella prestazione di lavoro, ovvero a sue specifiche modalità attuative.