Lavoratrice madre. A parziale Tutela.
Lavoratrice madre: licenziamento per cessazione dell'attività
durante il periodo di astensione per materinità
Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 54, per la parte che interessa la causa in commento, dispone;
al primo comma,"le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino";
al terzo comma che "il divieto di licenziamento non si applica nel caso: ...b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;...";
al quarto comma, come successivamente modificato, che "durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, semprechè il reparto stesso abbia autonomia funzionale.
La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo......omissis....".
Per cui solo in caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda è possibile il collocamento in mobilità della lavoratrice madre.
(01/09/2013 - C.G.)