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Divisa da Lavoro

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SENTENZA

Cassazione Civile Sent. n. 15734 del

21-10-2003

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza 26 ottobre 1999 il Tribunale di Torino, quale giudice del lavoro di primo grado, ha condannato la s.p.a. Fiat Auto a pagare all'ex dipendente Occhiogrosso Vito la somma di L. 6.367.385, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione del tempo impiegato per indossare la divisa obbligatoria di sorvegliante, prima dell'inizio del turno di lavoro, e a di smetterla alla fine di esso.

 

Il primo giudice ha fondato la pretesa del lavoratore sulle norme legali che disciplinano l'orario di lavoro (artt. 5 e 10 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955) ove, nella previsione delle ipotesi di esclusione dal "lavoro effettivo" non è indicato il tempo per indossare la tuta o la divisa, nonché sull'art. 13 disc. Spec. Parte 1 del Ccnl applicabile; ha ritenuto che il tempo impiegato per indossare (e per svestire) la divisa rientra nell'ambito della "messa a disposizione delle proprie energie lavorative" in quanto "tempo dedicato dal lavoratore ad una specifica attività preparatoria obbligatoriamente richiestagli dal datore di lavoro".

 

Con sentenza 6 luglio/27 settembre 2000 n. 7042 il medesimo Tribunale, quale giudice d'appello, in accoglimento del gravame della soc. Fiat, ha respinto la domanda.

 

Il giudice d'appello ha rilevato che il dato normativo è fornito dal combinato disposto dell'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 (convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473) il quale dispone "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa" e dell'art. 5 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 che stabilisce "non si considerano come lavoro effettivo:

 

1) i ...riposi intermedi che siano presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda;

 

2) il tempo impiegato per recarsi sul luogo di lavoro...;

 

3) le soste di lavoro di durata non inferiore a 10 minuti e complessivamente non superiore a che ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all'operaio o all'impiegato".

 

Il giudice d'appello ha rilevato in fatto che nella presente causa è pacifico che il lavoratore poteva gestire a sua discrezione il c.d. tempo - divisa (fermo l'obbligo di indossarla), potendo scegliere se indossarla a casa o nello stabilimento, se prima o dopo la bollatura, senza alcuna interferenza del datore di lavoro in tali operazioni. Ciò posto, ha ritenuto che siffatto "tempo-tuta" (o "tempo-divisa"), pur costituendo un onere strettamente correlato alla resa della prestazione, non è "prestazione", per la quale il lavoratore debba essere pagato, ma costituisce, nel caso di specie, mera attività che il lavoratore deve compiere per mettersi in condizione di rendere la prestazione.

 

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Occhiogrosso, con unico motivo.

 

La società intimata si è costituita con controricorso, resistendo.

 

Entrambi hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost., degli artt. 1 e 3 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692, dell'art. 5 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955;

violazione e/o falsa applicazione della contrattazione collettiva in vigore e particolarmente dell'art. 17 disc. spec. parte prima, censura la sentenza impugnata essenzialmente sotto due profili:

 

a) dall'obbligatorietà della divisa, pacifica in causa, deduce che il tempo necessario per indossarla rientra nella prestazione del lavoratore;

 

b) invoca poi l'art. 17 disc. spec. parte prima contratto collettivo, che recita: "Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.

Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino speciali abiti o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

 

Il ricorso è infondato sotto entrambi i profili.

 

Correttamente il giudice d'appello è andato alla ricerca di una norma legale (o contrattuale) che fondi la pretesa del lavoratore.

Ed altrettanto correttamente ha svolto tale disamina non in termini astratti, ma nei limiti delle caratteristiche della fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio.

L'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 definisce come lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa; tale definizione, apparentemente rigorosa ed inflessibile, va interpretata sistematicamente con le restanti norme della stessa legge e del suo regolamento attuativo del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.

 

Costituiscono lavoro effettivo, a norma dell'art. 5, n. 3, del R.D. n. 1955 del 1923, le pause interne alla prestazione (diverse dalle pause intermedie tra archi temporali della prestazione, previste da alcuni contratti collettivi, su cui "infra") inferiori a dieci minuti, ed anche le soste superiori a quindici minuti, nei lavori molto faticosi, in quanto necessarie per ristorare le energie fisiche per riprendere il lavoro.

 

Pertanto, come precisato anche dalla dottrina, l'espressione "lavoro effettivo" deve essere inteso come sinonimo di prestazione lavorativa, comprendendovi anche i periodi di mera attesa o quelli nei quali non sia richiesta al lavoratore una attività assorbente, bensì soltanto un tenersi costantemente a disposizione del datore di lavoro; restano pertanto esclusi dal "lavoro effettivo" soltanto gli intervalli di tempo dei quali il lavoratore abbia la piena disponibilità.

 

Così intesa la nozione di lavoro effettivo, l'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia considerato lavoro effettivo.

 

Vero è che l'atto di indossare la divisa, in quanto antecedente all'inizio della prestazione lavorativa e funzionale alla sua corretta esecuzione, va inquadrato non tra le pause lavorative, bensì tra le attività preparatorie.

 

Queste vanno distinte tra remote e dirette.

 

Certamente costituisce attività preparatoria il tragitto necessario per recarsi sul posto di lavoro ed iniziare l'attività lavorativa, ma il tempo richiesto per tale operazione non costituisce lavoro effettivo, a norma dell'art. 5, n. 2, del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, la cui espressa previsione testimonia l'esistenza del dilemma.

 

Per le attività preparatorie dirette il discrimine è costituito dalla disciplina contrattuale del caso concreto. Vi è una serie di obblighi di preparazione all'esecuzione del contratto, i quali rappresentano l'emersione a livello giuridico di obblighi comportamentali di nutrice culturale e sociale.

La partecipazione della persona a qualsiasi evento sociale richiede una preparazione e presentazione appropriata alla natura dell'evento.

Diverso, ad es., è l'abbigliamento che si richiede per la partecipazione ad una cerimonia, a un matrimonio, ad un funerale, ad un pubblica riconoscimento, ad una premiazione, ad una cena sociale, ad una festa da ballo, ad uno stabilimento balneare, etc., tanto che in alcune circostanze l'invito contiene anche, tra gli altri dati necessari per la partecipazione, anche la prescrizione dell'abbigliamento ammesso.

 

Tale dato di costume assume un rilievo giuridico nel momento in cui attiene all'esecuzione di un contratto di lavoro.

 

Un adeguato riposo prima della prestazione lavorativa, la cura dell'igiene e della presentazione della persona, l'abbigliamento appropriato alle mansioni da svolgere, sono tutti obblighi che attengono alla esecuzione della prestazione (ed alla sua accettazione da parte del creditore) ma che, come correttamente statuito dalla sentenza impugnata, non costituiscono di per sé prestazione, ma vanno qualificati come atti di diligenza preparatoria, che non richiedono apposita retribuzione finché si mantengono nei limiti della normalità socio-culturale. E benché la nozione di normalità non sia un concetto giuridico molto rigoroso, sicuramente è tale l'obbligo contrattuale motivato di indossare un vestito piuttosto che un altro.

 

Nel caso di specie il ricorrente non contesta le circostanze di fatto accertate dalla sentenza impugnata: l'uso della divisa da sorvegliante Fiat era obbligatoria, ma il lavoratore aveva facoltà, prima di uscire di casa, di indossare, in luogo dell'abito borghese, la divisa, alla pari di una guardia giurata, di un agente delle forze dell'ordine, etc.

 

L'atto di vestizione in tali condizioni non costituisce lavoro effettivo e non dà diritto a retribuzione.

 

Da tale situazione vanno distinti due gruppi di situazioni:

 

a) l'obbligo di vestizione di particolari protezioni tecniche, o di particolare ed impegnativa cura dell'immagine;

 

b) l'obbligo di vestizione di normali divise, ma con pregnanti disposizioni del datore di lavoro circa il tempo ed il luogo di esecuzione (Cass. 3763/1998 cit. "infra"), sicché l'esecuzione dell'obbligo di vestizione diventa eterodiretta.

 

E' la stessa controricorrente la quale ammette che l'obbligo di indossare la divisa nelle circostanze di cui a Cass. 14 aprile 1998 n. 3763 (fattispecie nella quale il datore di lavoro aveva prescritto che i lavoratori indossassero la divisa dopo avere timbrato il cartellino) dà diritto alla retribuzione.

 

E nella stessa fattispecie odierna, avendo la sentenza impugnata affermato che il lavoratore era libero di indossare la divisa prima o dopo la bollatura (s'intende del cartellino), è evidente che il tempo trascorso dopo la timbratura (di inizio turno veniva di fatto retribuito, anche se impiegato nell'indossare la divisa.

 

Il discrimine nelle attività costituenti la diligenza preparatoria diretta è costituito quindi proprio dalla circostanza a seconda che queste si svolgano prima dell'inizio del turno di lavoro, con piena libertà del lavoratore, oppure dopo di esso secondo le disposizioni (e quindi con la eterodirezione) del datore di lavoro.

 

Poiché nel caso di specie ricorre la prima circostanza (che, come già detto, non si pone alcun problema ove il lavoratore abbia timbrato il cartellino), la decisione impugnata risulta, con le precisazioni di cui sopra, ineccepibile.

 

Né aiuta il ricorrente l'art. 17 del ccnl invocato e sopra riportato, il quale, come correttamente ritenuto dal giudice del merito, si limita a disporre l'obbligo per il datore di lavoro di fornire la divisa.

 

Ben diversa è la formulazione dei contratti collettivi quando intendono considerare lavoro effettivo pause intermedie più lunghe di dieci minuti, come nel caso della pausa pranzo retribuita di mezz'ora.

 

Il ricorso deve essere pertanto respinto, sulla base del seguente principio di diritto:

 

Il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale deve essere retribuito, o non deve essere retribuito, a seconda della disciplina contrattuale specifica:

ove vi sia facoltà del lavoratore circa il tempo ed il luogo (anche a casa) in cui indossarlo, fa parte degli atti di diligenza preparatoria e non deve essere retribuito; ove tale operazione sia eterodiretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e come tale il tempo necessario deve essere retribuito.

 

Il ricorso va pertanto respinto.

 

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 26,00 oltre €uro 1.750 per onorari di avvocato.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in € 26,00 oltre € 1.750 per onorari di avvocato.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 12 giugno 2003.

 

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 OTTOBRE 2003

 

 

R.D.L. 15/03/1923 n. 692, art. 3

R.D. 10/09/1923 n. 1955, art. 5