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Procedura di Licenziamento Collettivo. L. n° 223/91

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LA COMUNICAZIONE FINALE DELLA PROCEDURA DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO

DEVE CONSENTIRE AL LAVORATORE LICENZIATO IL CONTROLLO DELLA SCELTA

In base alla legge n. 223/91 (Cassazione Sezione Lavoro n. 18300 del 31 luglio 2013, Pres. Stile, Rel. Venuti).

  • In caso di riduzione di personale in base all'art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991, l'impresa, dopo aver comunicato per iscritto a ciascuno dei lavoratori il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso, deve comunicare contestualmente per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, (carichi di famiglia, l'anzianità, esigenze tecnico produttive od organizzative).
  • Tale comunicazione è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza e la trasparenza dell'operazione.
  • Inoltre deve avere quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui - e non altri dipendenti - sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l'illegittimità della misura espulsiva.