Scarso rendimento.
IL RENDIMENTO LAVORATIVO INFERIORE AL MINIMO CONTRATTUALE
NON GIUSTIFICA DI PER SE' IL LICENZIAMENTO
- E' necessaria la prova dell'inadempimento agli obblighi del lavoratore (Cassazione Sezione Lavoro n. 17371 del 16 luglio 2013, Pres. Stile, Rel. Arienzo).
Il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale non integra "ex se" l'inesatto adempimento che, a norma dell'art. 1218 cod. civ., si presume, fino a prova contraria, imputabile a colpa del debitore, dato che, nonostante la previsione di minimi quantitativi, il lavoratore è obbligato ad un "facere" e non ad un risultato e l'inadeguatezza della prestazione resa può essere imputabile alla stessa organizzazione dell'impresa o, comunque, a fattori non dipendenti dal lavoratore.
Conseguentemente in relazione al cosiddetto scarso rendimento, il datore di lavoro che intenda farlo valere quale giustificato motivo soggettivo di licenziamento non può limitarsi - neanche nei casi in cui il risultato della prestazione non è collegato ad elementi intrinsecamente aleatori - a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso ed eventualmente la sua oggettiva esigibilità, ma è onerato della dimostrazione di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, quale fatto complesso alla cui valutazione deve concorrere anche l'apprezzamento degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore, nonché l'incidenza dell'organizzazione d'impresa e dei fattori socio-ambientali.