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Giustificazione Telefax - Puà esere ritenuta valida

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NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE LA COMUNICAZIONE DELLE
GIUSTIFICAZIONI VIA TELEFAX PUO' ESSERE RITENUTA VALIDA

- E' un sistemadi posta elettronica (Cassazione Sezione Lavoro n. 6911 del 20 marzo 2009, Pres. Mattone, Rel. Mammone).



Paolino M. dipendente della s.r.l. Costruzioni Motori Diesel è stato sottoposto a procedimento disciplinare per assenza ingiustificata durata oltre quattro giorni. La lettera di contestazione dell'addebito gli è pervenuta il 21 dicembre 2002. Egli ha risposto fornendo le sue giustificazioni con raccomandata anticipata via telefax il 23 dicembre 2002, pervenuta per posta all'azienda il 7 gennaio 2003. L'azienda lo ha licenziato con lettera spedita per posta il 10 gennaio e pervenuta il 14 gennaio 2003. Egli ha chiesto al Tribunale di Melfi di annullare il licenziamento sia perché ingiustificato, sia in base all'art. 23 del contratto collettivo dei lavoratori metalmeccanici, secondo cui, in caso di procedimento disciplinare, se il provvedimento non viene emesso entro i sei giorni successivi alla ricezione delle giustificazioni del lavoratore, queste si riterranno accolte. Il Tribunale ha rigettato la domanda motivando le sua decisione con riferimento alla ritenuta fondatezza dell'addebito. Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dalla Corte di Potenza che ha annullato il licenziamento per tardività, in quanto ha ritenuto che l'azienda, avendo ricevuto le giustificazioni del lavoratore, per telefax, il 23 dicembre 2002, avrebbe dovuto emettere il licenziamento nel termine di sei giorni previsti dal contratto collettivo e pertanto entro il 29 dicembre 2002, mentre lo aveva comunicato il 10 gennaio 2003. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l'altro, che il giudice avrebbe dovuto calcolare il termine di sei giorni previsti dal c.c.n.l. con effetto dal 7 gennaio 2002 data in cui la lettera anticipata via telefax le era pervenuta per posta.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 6911 del 20 marzo 2009, Pres. Mattone, Rel. Mammone) ha rigettato il ricorso, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui le riproduzioni meccaniche indicate con elencazione non tassativa dall'art. 2712 cod. civ. formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentati, ove la parte contro cui (le riproduzioni) sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesimi, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza - con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile - del contenuto di documenti. Nella specie - ha affermato la Corte - deve ritenersi che il giudice di merito abbia ottemperato al suo compito, avendo egli ritenuto adempiuto l'onere probatorio gravante sul dipendente sulla base di due argomenti: a) la produzione della attestazione della trasmissione del messaggio all'indirizzo telefonico del datore; b) la circostanza che l'utilizzo del telefax fosse abituale strumento di comunicazione tra le parti, atteso che il numero telefonico cui era stato inoltrato il messaggio era lo stesso indicato nella lettera di assunzione del dipendente; tale accertamento di merito è incensurabile, essendo fondato su argomentazione congrua e logicamente articolata.



Legge e giustizia