Nibirumail Cookie banner

Indennità Sostitutiva della Reintegrazione nel Posto di Lavoro E' .........

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

IL DIRITTO ALL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA REINTEGRAZIONE NEL
POSTO DI LAVORO E' DISPONIBILE

- Può formare oggetto di una valida transazione
(Cassazione Sezione Lavoro n. 22105 del 19 ottobre 2009, Pres. De Luca, Rel.Monaci).

In base all'art. 2113 cod. civ. le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto i diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi non sono valide; l'impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Emma G., dipendente della Unicoop di Orbetello, ha ottenuto l'annullamento del suo licenziamento con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna dell'azienda al risarcimento del danno. Ella ha optato per l'indennità di 15 mensilità della retribuzione in luogo della reintegrazione, a termini dell'art. 18 quinto comma St. Lav. e successivamente ha concluso con l'azienda una transazione con la quale, invece di lire 124 milioni dovutile per l'indennità di 15 mensilità, ha accettato la somma di lire 70 milioni a titolo di
risarcimento del danno biologico, rinunciando all'impugnazione del licenziamento.

Successivamente ella ha sostenuto l'invalidità della transazione affermando che il diritto all'indennità di quindici mensilità prevista dall'art. 18 St. Lav. in luogo della reintegrazione doveva ritenersi rientrante tra i diritti indisponibili. Nel giudizio di merito questa tesi è stata ritenuta infondata. Avverso questa decisione, emessa dal Tribunale di Siena, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione censurandola per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 22105 del 19 ottobre 2009, Pres. De Luca, Rel. Monaci) ha rigettato il ricorso, richiamando il suo orientamento secondo cui il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro è un diritto disponibile, escluso dalla previsione dell'art. 2113 cod. civ. Il lavoratore può liberamente disporre del diritto di impugnare il licenziamento - ha affermato la Corte - facendone oggetto di rinunce o transazioni, che sono sottratte alla disciplina dell'art. 2113 cod. civ..

Questa norma considera invalidi e perciò impugnabili i soli atti abdicativi di diritti del prestatore di lavoro derivanti da prestazioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi o accordi collettivi. L'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro rientra nell'area della libera disponibilità, come è desumibile dalla facoltà di recesso ad nutum, di cui il medesimo dispone, dall'ammissibilità di risoluzioni consensuali del contratto di lavoro e dalla possibilità di consolidamento degli effetti del licenziamento illegittimo per mancanza di una tempestiva impugnazione. Una volta che la lavoratrice aveva rinunziato alla reintegrazione nel posto di lavoro, accettando, sia pure ad altro titolo, una somma "a saldo e stralcio di ogni sua spettanza" - ha osservato la Corte - il recesso datoriale non era più illegittimo, e non erano più dovute somme a risarcimento di una eventuale illegittimità originaria del licenziamento.
Legge e giustizia