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Nella conciliazione l'assistenza del sindacalista

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NELLE CONCILIAZIONI L'ASSISTENZA DEL SINDACALISTA DEVE ESSERE EFFETTIVA

- Il lavoratore deve sapere a quali diritti rinuncia.

(Cassazione Sezione Lavoro n. 24024 del 23 ottobre 2013, Pres. Lamorgese, Rel. Curzio).

Rosaria M. ed una sua collega, dopo aver lavorato senza regolare inquadramento per la Procura Generalizia Congregazione Suore, hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale nel quale si escludeva che esse avessero lavorato in condizioni di subordinazione e si rinunciava ad ogni diritto derivante dall'attività svolta. Successivamente esse hanno chiesto al Tribunale di Roma l'accertamento della natura subordinata del rapporto e il pagamento di somme a titolo di differenze di retribuzione. La Procura si è difesa eccependo tra l'altro l'inammissibilità della domanda per intervenuta conciliazione. Il Tribunale ha accolto in parte la domanda condannando l'azienda a pagare una somma inferiore a quella richiesta. Questa decisione è stata integralmente riformata dalla Corte d'Appello di Roma che ha ritenuto inammissibili le domande per effetto dell'intervenuta conciliazione. Le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte romana per non avere verificato l'effettiva partecipazione del rappresentante del sindacato alla conciliazione e la reciprocità delle concessioni.

Esse hanno posto due quesiti:

a) "se per potersi configurare una  transazione sia necessaria la conoscenza ed il riferimento delle parti che sottoscrivono l'atto -e quindi del lavoratore- in ordine al rapporto di lavoro di cui si discute, ai diritti da dismettere, alla "res dubia" in contestazione tra le parti e necessiti altresì l'elemento della reciprocità delle concessioni, nonché se tali elementi debbano risultare espressamente nell'atto di transazione; quindi per l'effetto se debbano ritenersi sottratte al regime di non impugnabilità le conciliazioni sottoscritte in sede sindacale nel caso di specie, qualora prive di tali elementi";

b) se ai fini della legittimità della conciliazione "debba essere intervenuto alla stipulazione un rappresentante sindacale munito dì specifico mandato a transigere la controversia debitamente sottoscritto dal lavoratore, ovvero se dall'atto di conciliazione debba comunque risultare che il rappresentante sindacale abbia esaurientemente illustrato tutti i necessari elementi al lavoratore affinché questi abbia consapevolmente ridisposto dei propri diritti e se in mancanza, come nel caso dei verbali sottoscritti dalle ricorrenti, debbano ritenersi sottratte ai regime dì non impugnabilità di cui all'art. 2113, quarto comma, cod. civ. le conciliazioni sottoscritte in sede sindacale che siano prive di tali requisiti".

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 24024 del 23 ottobre 2013, Pres. Lamorgese, Rel. Curzio) ha accolto il ricorso. La valutazione della Corte romana - ha rilevato la Cassazione - si basa su una motivazione esigua da cui si desume che la Corte non ha verificato la effettività della assistenza sindacale (richiesta costantemente dalla giurisprudenza, cfr. in particolare, Cass. 22 maggio 2008, n. 13217), limitandosi a due affermazioni, entrambe non decisive: la conciliazione in sede sindacale sarebbe avvenuta con l'assistenza di un avvocato e i conciliatori avrebbero avvertito le parti circa gli effetti propri della conciliazione ai sensi degli arti 2113 c.c. e 411 c.p.c. La prima considerazione è ultronea rispetto ai requisiti di una conciliazione in sede sindacale, la seconda è inadeguata e tautologica perché risolve l'assistenza nell'indicazione dell'effetto della non impugnabilità dell'atto transattivo, senza considerare che l'assistenza sindacale deve permettere al lavoratore di comprendere a quali diritti .rinunzia e in che misura.

Una carenza ancora più netta - ha rilevato la Cassazione - concerne l'analisi dei contenuti della conciliazione. L'atto conciliativo ha il contenuto di una transazione e quindi di un negozio con il quale le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni; nel caso in esame si è omesso di verificare se e in cosa consistono le reciproche concessioni e, quanto alla "res dubia", la si è risolta nel carattere subordinato o autonomo del rapporto, mentre dalla stessa sentenza si coglie la ben più vasta articolazione delle questioni in discussione e dei diritti controversi.

Per tali ragioni - ha concluso la Corte - la sentenza deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, che dovrà rinnovare il giudizio sulla ammissibilità dell'impugnazione della conciliazione, verificando l'effettività della assistenza sindacale e la sussistenza degli elementi costitutivi dell'atto di transazione; il principio di diritto in base al quale il giudizio dovrà essere rinnovato è il seguente: "Per il combinato disposto degli artt. 2113 cod. civ. e 410, 411 cod. proc. civ., le rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione sindacale, non sono impugnabili ex art. 2113, commi 2 e 3, cod. civ., solo a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentati sindacali sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinunzia ed in che misura, e, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto si evinca la "res dubia" oggetto della lite (in atto o potenziale) e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.".