Nibirumail Cookie banner

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

IN CASO DI ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE, IL GIUDICE DEVE PRECISARE LE RAGIONI

DELL'APPLICAZIONE DI UN DETERMINATO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

- In base all'art. 36 Cost. Rep. (Cassazione Sezione Lavoro n. 19578 del 26 agosto 2013, Pres. Roselli, Rel. Tria).

In caso di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.:

a) il Giudice del merito deve precisare puntualmente le modalità attraverso le quali perviene alla quantificazione del trattamento retributivo da riconoscere al lavoratore, attraverso l'utilizzazione a fini parametrici o di raffronto della contrattazione collettiva, onde rendere chiare le ragioni per le quali ritiene un certo trattamento retributivo conforme, ai criteri di "sufficienza" e "proporzionalità" richiesti dall'art. 36 Cost., al fine di porre il lavoratore in condizione di comprendere le ragioni della decisione adottata;

b) gli istituti retributivi legati all'autonomia contrattuale (come ad esempio le mensilità aggiuntive oltre la tredicesima mensilità, i compensi aggiuntivi ed integrativi dei minimi salariali), anche se non possono trovare automatica applicazione, nel caso considerato, tuttavia non possono essere neppure automaticamente esclusi e il loro esame complessivo è possibile al fine della determinazione della "giusta retribuzione" ai sensi della norma costituzionale.