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Trattamento retributivo e mansioni. Irriducibile

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IL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO CONNESSO ALLA QUALITA' DELLE MANSIONI E' IRRIDUCIBILE

Ma può essere assorbito (Cassazione Sezione Lavoro n. 23366 del 15 ottobre 2013, Pres. Lamorgese, Rel. Marotta).

In caso di mutamento di mansioni, il lavoratore ha diritto di conservare il livello retributivo raggiunto, comprensivo di eventuali compensi speciali attribuiti con continuità, ad integrazione della retribuzione base, in ragione della professionalità raggiunta e del livello qualitativo delle mansioni, mentre non ricadono nella garanzia di irriducibilità i compensi e le indennità che ineriscono a particolari modalità della prestazione lavoro o a fattori di maggiore gravosità della medesima.

Non sembra, dunque, potersi dubitare che, anche in caso di passaggio diretto da un'amministrazione ad un'altra (id est nel caso di passaggio da un ente del "parastato" ad un'amministrazione statale), salvo diverse specifiche discipline poste dalle fonti collettive, il lavoratore abbia diritto di conservare il livello retributivo raggiunto avendo riguardo a quella parte del complessivo trattamento volto a remunerare non specifiche singole prestazioni ovvero aspetti peculiari o particolari posizioni di responsabilità (si pensi ad esempio ad una indennità di maneggio denaro), bensì tutto ciò che, a prescindere dalla denominazione lavorativa, tenendo conto, nel concetto di qualità, ovviamente sia il valore intrinseco delle mansioni sia anche il livello individuale di professionalità raggiunto grazie all'esperienza.

Il trattamento così determinato non ha tuttavia garanzia di intangibilità nel senso che l'eventuale divario tra il trattamento in godimento al momento del passaggio e quello dovuto al personale già dipendente dell'ente di destinazione debba rimanere immutato nel tempo.

Vale, invece, il principio opposto e, cioè, quello dell'assorbimento di tale maggiore trattamento in concomitanza con futuri aumenti retributivi.

Gli stessi criteri hanno ispirato il d.lgs. n. 165/2001 che, all'art. 2, comma 3, nel fissare il generale principio secondo cui "l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali", ha previsto altresì che "le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale.

I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva".

Da ciò si desume, quindi, che, tendenzialmente, anche se taluni lavoratori vengano a godere di un trattamento maggiore di quello spettante alla generalità degli altri, il divario deve essere progressivamente assorbito, contemperandosi così l'esigenza di non ridurre il trattamento economico neppure in occasione di cessione del contratto di lavoro con il principio di parità di trattamento di tutti i lavoratori dipendenti del medesimo soggetto.