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Lo Stato di sofferenza PSICOLOGICA

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LO STATO DI SOFFERENZA PSICOLOGICA PRODOTTO DA UN COMPORTAMENTO ILLECITO

PUO' ESSERE PROVATO TRAMITE TESTIMONI

- Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale (Cassazione Sezione Sesta Civile ordinanza n. 22100 del 26 settembre 2013, Pres. Di Palma, Rel. Ragonesi).

Il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici. E' dunque erroneo l'assunto secondo cui la prova del danno in questione sarebbe in re ipsa. Tuttavia appare errata l'affermazione secondo cui non sarebbe suscettibile di prova testimoniale uno stato di affezione fisica o psichica. Se infatti il danno non patrimoniale è suscettibile di essere provato tramite presunzioni, a maggior ragione lo stesso può essere provato tramite testimoni che attestino uno stato di sofferenza psicologica desumibile dal comportamento e dalle parole di un dato soggetto.