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Licenziamenti collettivi. Il criterio di scelta pesa al Datore

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ONERE DELLA PROVA SULL'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA IN CASO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO

- (Cassazione Sezione Lavoro n. 6057 del 14 marzo 2014, Pres. Miani Canevari, Rel. Bandini).

In caso di riduzione del personale a termini della legge n. 223/91, ove il lavoratore licenziato contesti l'applicazione dei criteri di scelta grava sul datore di lavoro l'onere di indicare e provare le circostanze di fatto poste a base dell'applicazione dei suddetti criteri.

A monte dell'applicazione del criterio di ripartizione dell'onere della prova (e, quindi, della motivazione in ordine alla concreta osservanza di tale onere), sussiste però l'obbligo, a carico del ricorrente, di specifica allegazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda (art. 414, n. 4, c.p.c.), cosicché il lavoratore che intenda far valere l'inefficacia o l'annullamento del licenziamento intimatogli per riduzione di personale, è tenuto ad indicare le specifiche omissioni e le specifiche irregolarità addebitate e su cui fonda il petitum, con la conseguenza che, solo quando il lavoratore che propone l'impugnativa abbia sufficientemente allegato i fatti costitutivi della pretesa azionata in relazione alla contestazione della mancata osservanza dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, grava sul datore di lavoro l'onere di indicare e provare le circostanze di fatto poste a base dell'applicazione dei suddetti criteri (cfr., Cass., n. 16629/2005).

Ne consegue che non può ritenersi rispettosa degli oneri di allegazione la generica deduzione del mancato rispetto dei criteri di scelta imposti dalla legge disancorata da qualsivoglia specificazione in ordine alle concrete   circostanze   fattuali   che,   anche   comparativamente, avrebbero dovuto, secondo la parte ricorrente, escluderla dal novero dei soggetti da licenziare.