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Licenziamento illegittimo. Anche il danno Patrimoniale

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IL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO

PUO' CHIEDEREIL RISARCIMENTO

DELL'ULTERIORE DANNO PATRIMONIALE

DA SCREDITAMENTO PROFESSIONALE

In base all'art. 18 St. Lav.

(Cassazione Sezione Lavoro n. 8006 del 4 aprile 2014, Pres. Miani Canevari, Rel. Napoletano).

Nel regime di tutela reale ex art. 18 St. Lav. la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore che gli sia derivato dal licenziamento.

E' pertanto ammissibile la domanda avanzata dal lavoratore licenziato, dell'ulteriore danno patrimoniale da screditamento professionale, nonché dei danni non patrimoniali causati dal licenziamento.