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Il contratto di Collaborazione non prevede subordinazione.

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IL POTERE RIPETUTAMENTE ESERCITATO DAL DATORE DI LAVORO

DI SPECIFICARE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA

CARATTERIZZA LA SUBORDINAZIONE -

Inserimento nell'organizzazione aziendale

(Cassazione Sezione Lavoro n. 8364 del 9 aprile 2014, Pres. Coletti De Cesare, Rel. Mancino).

La ditta Fisiomed ha impiegato con contratti di collaborazione autonoma alcuni fisioterapisti ai quali di giorno in giorno impartiva direttive in ordine all'attività da svolgere, attraverso la predisposizione dell'agenda degli impegni, degli orari di lavoro, dell'attribuzione dei pazienti, del tipo di prestazione da eseguire, senza che essi avessero la possibilità di discuterle o di rifiutarle.

L'Inps, a seguito di un'ispezione, ha ritenuto la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato ed ha ottenuto nei confronti dell'azienda decreti ingiuntivi per il pagamento dei contributi previdenziali.

L'azienda ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Ancona, sostenendo che l'attività svolta dagli operatori, consistita in prestazioni di fisioterapia, si era svolta in regime di autonomia.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Ancona.

La Corte territoriale, a sostegno del decisum, premesso che, nella specie, la subordinazione poteva essere colta in misura pressoché esclusiva nell'esercizio del potere organizzativo e, in ipotesi, disciplinare da parte del titolare dell'impresa o dei suoi delegati, riteneva che, all'esito della verifica in concreto dell'atteggiarsi dei rapporti con i fisioterapisti operanti nella struttura e dal compendio delle emergenze istruttorie, non poteva dubitarsi della realizzazione della subordinazione nell'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro esercitato de die in diem, consistendo il vincolo della subordinazione nell'accettazione dell'esercizio del predetto potere di ripetuta specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Ancona per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8364 del 9 aprile 2014 Pres. Coletti De Cesare, Rel. Mancino) ha rigettato il ricorso.

L'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive - ha osservato la Corte - è riscontrabile anche allorché il potere direttivo del datore di lavoro venga esercitato de die in diem, consistendo, in tal caso, il vincolo della subordinazione nell'accettazione - espressa, mediante, o per fatti concludenti - dell'esercizio del suddetto potere direttivo di ripetuta specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore stesso.