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2. Sentenza IVRI Multiservizi. Congelamento Nullo!

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TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO

n.793/2014 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Milano

Dott. Stefano Tarantola nella causa promossa da:

DALL ... Roberto, ……, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Catapano

ricorrente

contro

IVRI SERVIZI INTEGRATI spa, CF e P.IVA 04878640962, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo …………… e Mariagrazia ……..

resistente

ha pronunciato all'udienza del giorno 18 giugno 2014 la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo giudice che il ricorso debba trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.

Il ricorrente, assunto alle dipendenze di IVRI spa dal 15.5.2008, inquadramento, livello e mansioni di cui al paragrafo D art.17 CCNL proprietari fabbricati 4.12.2003 (doc.2 ricorrente), vedeva trasferito il rapporto di lavoro, ex art.2112 c.c., in capo alla società IVRI SERVIZI INTEGRATI spa, con applicazione della disciplina del CCNL Multiservizi, a far tempo dal 1.1.2010, quale "condizione di miglior favore" (doc.4 e doc. 8/b ricorrente).

IVRI SERVIZI INTEGRATI spa dava avvio, con lettera 6.12.2012, a procedura ai sensi degli artt. 4 e 24 L.223/1991, affermando un esubero di personale per 179 unità.

In data 28-29/3/2013 le OO.SS. SINALV, CISAL, FILCAMS,CGIL, FISSCAT, CISL, UGL raggiungevano un accordo per l'applicazione del CCNL vigilanza privata sezione dei servizi fiduciari, in luogo dei CCNL in precedenza applicati ai dipendenti, con conseguente disapplicazione di questi ultimi anche ordine alla parte economica.

Il ricorrente ha dichiarato di aderire all'organizzazione sindacale USI - CT&S, non firmataria del predetto accordo sindacale.

Ha lamentato l'indebito mancato pagamento, a far tempo dal mese di aprile 2013, rispetto alla retribuzione precedentemente percepita, della somma di € 228,50, quale effetto, sotto il profilo economico, dell'accordo sindacale 28-29/3/2013.

Con il presente giudizio il ricorrente ha rivendicato il diritto al percepimento degli importi non corrisposti da aprile 2013 sino a dicembre 2013, ed il diritto a non vedere operata sulla propria retribuzione alcuna ulteriore trattenuta da gennaio 2014.
La società resistente ha confermato di aver "trattenuto dalla busta paga dei mesi § dall'aprile 2013 al dicembre 2013 del dipendente l'importo lordo di Euro 228,50, pari alla differenza tra la retribuzione di base prevista per il II livello dal CCNL multiservizi di Euro 1.212,89 (comprensiva degli scatti di anzianità e del superminimo), e il salario unico previsto g per il 4° livello dall'art.24 della Sezione "Servizi Fiduciari" del CCNL Vigilanza di Euro 984,39 § (anch'essa comprensiva degli scatti di anzianità e del superminimo)" (punto 25 pagina 11 memoria di costituzione resistente).

Ha altresì confermato di aver "congelato dalle retribuzioni dei mesi da aprile 2013 a dicembre 2013 il rateo di quattordicesima mensilità maturato dal Ricorrente e ammontante all'importo lordo di Euro 92,50 lordi" (punto 25 pag.11 memoria di costituzione resistente).

Ha affermato la società resistente l'efficacia degli accordi sindacali 28-29 marzo 2013 anche nei confronti del ricorrente DELL'............... Roberto, con conseguente legittimità dell'operato della società.

La situazione rappresentata in atti è analoga a quella rappresentata in altre cause già decise da questo Tribunale con le sentenze n.162/2014 e n.858/2014, nonché con le sentenze rese nei procedimenti n.14951/2013 RG e n.3868/2014 RG, che devono intendersi tutte qui integralmente richiamate espressamente ai sensi dell'art. 118 co.1° disp. att. c.p.c..

Con riguardo agli accordi sindacali 28-29/3/2013 è stato in particolare già osservato da questo Tribunale come gli stessi stabiliscano: "anche, occorrendo, in applicazione di g quanto previsto dall'art. 4, comma 11, della L. n. 223/1991, nonché dal D.L n. 138/2011 convertito, con modificazioni, in Legge n. 148/2011, la Società aderisce alla proposta avanzata dalle OOSS che prevede la conservazione di tutti posti di lavoro dichiarati dalla g Società in esubero a fronte dell'applicazione, a tutto il personale in forza, a far data dal 1/3/2013 del solo C.C.N.L. Vigilanza Privata sezione dei Servizi Fiduciari, sia nella sua parte normativa che in quella economica. Pertanto, dal 1/3/2013 non troveranno più applicazione i C.C.N.L. Multiservizi, Commercio e Proprietari di fabbricati che precedentemente regolava i rapporti di lavoro in essere con ISI. In esecuzione del presente accordo la Società procederà ad armonizzare il trattamento retributivo precedentemente riconosciuto i dipendenti in forza del C.C.N.L. applicato con quello previsto dal C.C.N.L. di nuova applicazione e segnatamente il C.C.N.L. Vigilanza Privata sezione dei Servizi Fiduciari; si riportano, qui di seguito, le misure di armonizzazione che saranno operate con effetti a far data dal 1/3/2013: 1. la voce "salario unico" prevista dal C.C.N.L. Vigilanza Privata sezione dei Servizi Fiduciari per il 4 livello andrà a sostituire le componenti retributive denominate "paga base", "contingenza" e "terzo elemento "prevista dal C.C.N.L. Multiservizi e dal C.C.N.L. Commercio e la voce "salario unico" prevista dal C.C.N.L. Proprietari di fabbricati; ii. tutti i livelli saranno sostituiti con il livello 4 del C.C.N.L. Vigilanza Privata sezione dei Servizi Fiduciari; iii. la differenza del salario unico del 4 livello del nuovo C.C.N.L. applicato della somma della paga base, contingenza e terzo elemento del II livello multiservizi, determinerà la percentuale di retribuzione congelata per i lavoratori provenienti dal C.C.N.L. Multiservizi e dal C.C.N.L. Commercio. Per i dipendenti provenienti dal C.C.N.L. Proprietari di fabbricati la quota di retribuzione congelata sarà determinata dalla differenza tra salario unico del 4 livello del nuovo C.C.N.L. applicato e la voce salario unico prevista dal suddetto C.C.N.L. Al fine di ridurre la quota di retribuzione congelata le parti convengono di anticipare alla data di entrata in vigore del presente accordo gli aumenti contrattuali previsti dal nuovo C.C.N.L. applicato come di seguito § specificati: € 20 al 1/2/14, € 40 al 1/2/15; iv. l'importo determinato al punto iii si stabilisce che venga congelato per un periodo sperimentale di anni uno prorogabili per un massimo di ulteriori altri due anni previa verifica annuale con le OO.SS. Le parti concordano che annualmente in occasione delle suddette verifiche valuteranno se esistano le condizioni per un eventuale graduale rilascio delle quote congelate...". h Al riguardo questo Tribunale ha già rilevato che "... il punto 6 del citato accordo ° collettivo prevede la stipulazione di accordi individuali, ovvero accordi che i lavoratori erano chiamati a sottoscrivere, nelle sedi protette di cui agli artt. 410 e 411 cpc, perché la modifica del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro avesse effetto solo col consenso del singolo".

E' pacifico che il ricorrente DELL'............ Roberto non ha sottoscritto alcun accordo individuale nel senso sopra esposto.

Neppure lo stesso risulta essere stato aderente ad organizzazione sindacale firmataria dell'accordo predetto.

Deve pertanto ritenersi che il ricorrente non abbia mai accettato alcuna unilaterale modifica della disciplina del proprio rapporto di lavoro.

La modifica unilateralmente operata dalla società resistente al trattamento economico del ricorrente appare pertanto operata in violazione del principio di irriducibilità della retribuzione ex art.2103 c.c..

Le domande svolte dal ricorrente sono pertanto fondate nei limiti sopra indicati.

Non possono condividersi le contrarie deduzioni di parte resistente relative agli g effetti del disposto dell'art.4 co.11 L.223/1991, ove è stabilito che "gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte".

Sul punto questo Tribunale, con le sentenze sopra richiamate, ha già osservato che, "da un'esegesi letterale della norma in questione, deve osservarsi che la stessa non prevede la possibilità di una modificazione unilaterale del contratto collettivo applicato che, peraltro abbia comportato un trattamento economico deteriore per il lavoratore. L'art. 8, rubricato "Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità", della legge n. 148 del 2011, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari", stabilisce: "1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di § partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. 2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle h mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a ° termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento. 2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul g lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. Le disposizioni contenute in contratti g collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. (...)". Sulla portata di tale norma è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sent. n. 221 del 2012 del 3/7/2012, la quale ha sancito che "Va premesso che, come emerge dal dettato della norma de qua, le previste dal comma 1, , non hanno un ambito illimitato, ma possono riguardare soltanto , con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per i casi di licenziamento discriminatorio menzionati in modo espresso dalla norma stessa (comma 2).

Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, il suddetto elenco ha carattere tassativo, come si desume sia dall'espressione utilizzata dal legislatore

Deve pertanto essere dichiarata illegittima, nei confronti del ricorrente, la modifica al trattamento economico applicato al rapporto di lavoro dello stesso per effetto degli accordi sindacali 28-29/3/2013, con condanna della resistente IVRI SERVIZI INTEGRATI spa al pagamento della somma lorda di € 2.513,50, a titolo di differenze retributive per il periodo da aprile 2013 a dicembre 2013, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.

In accoglimento del ricorso deve altresì essere ordinato alla resistente IVRI SERVIZI INTEGRATI spa di non operare ulteriori trattenute sulla retribuzione del ricorrente DELL'AGNOL Roberto, dal mese di gennaio 2014, quale effetto economico degli accordi sindacali 28-29/3/2013.

Le considerazioni che precedono assorbono ogni ulteriore questione posta in causa. Le spese seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in g dispositivo, con riduzione proporzionale in considerazione della diffusa trattazione delle questione esaminate in cause analoghe.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:

·         dichiara illegittima, nei confronti del ricorrente, la modifica al trattamento economico applicato al rapporto di lavoro dello stesso per effetto degli accordi sindacali 28-29/3/2013;

·         condanna la resistente IVRI SERVIZI INTEGRATI spa al pagamento, in favore di DALL'AGNOL Roberto, della somma lorda di € 2.513,50, a titolo di differenze retributive per il periodo da aprile 2013 a dicembre 2013, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;

·         ordina alla resistente IVRI SERVIZI INTEGRATI spa di non operare ulteriori trattenute sulla retribuzione del ricorrente DELL ....... Roberto, dal mese di gennaio 2014, quale effetto economico degli accordi sindacali 28-29/3/2013;

·         condanna la resistente IVRI SERVIZI INTEGRATI spa al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente DALL ........ Roberto, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;

Così deciso in Milano il 18 giugno 2014.

Della presente sentenza con motivazione contestuale viene data lettura all'udienza del giorno 18 giugno 2014.

IL GIUDICE Dott. Stefano Tarantola