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Concorso per selezione. Sentenza pro lavoratori

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N. 03407/2014REG.PROV.COLL.

N. 08440/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8440 del 2013, proposto da:
Università degli studi di Perugia e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Lucia ........., rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Bracarda e Stefania Pazzaglia, con domicilio eletto c/o quest’ultimo difensore in Roma, piazza dell'Orologio, 7;
Roberta Paterna, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto c/o Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

nei confronti di

Monia ....., Monica ....., Rosita ...., Pia ...., Valentina ......., Biagio ....., Enzo ...., Alessandro ...., Maddalena ...., rappresentati e difesi dagli avvocati Mariagiovanna Belardinelli e Mario Rampini, con domicilio eletto c/o Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina, 2;
Simona ......., Sabrina .............., Natasha ..................., Marco ............., non costituite in questo grado;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 487/2013, resa tra le parti, concernente selezione pubblica per n. 10 unità di categoria C, area amministrativa, da assumere a tempo indeterminato presso l'università di Perugia

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle signore Lucia .......... e Roberta .....................;

Visto l'atto di costituzione in giudizio, contenente ricorso incidentale, proposto dai signori Biagio ....., Monia ......, Monica ....., Daniela ...., Pia ....., Valentina ......, Enzo ........., Alessandro ...... e Maddalena ...........;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2014, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Ingravalle, Rampini, Pazzaglia e l’avvocato dello Stato Federico Basilica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- L’Università degli Studi di Perugia ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria 9 ottobre 2013 n. 487 che ha accolto, previa riunione, i ricorsi proposti rispettivamente dalle signore Lucia ......... ( rg n.715 del 2012) e Roberta .......... ( rg n. 718 del 2012), avverso gli atti con i quali la odierna università appellante, previo avviso di mobilità per il personale già dipendente, ha indetto ( con decreto del D.G. n. 342 del 18 ottobre 2012) una nuova selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di dieci unità di personale di categoria C- posizione economica C1- area amministrativa da assumere a tempo indeterminato presso l’ateneo perugino. Le originarie ricorrenti, nella veste di soggetti ricompresi quali idonei nella graduatoria - ancora vigente all’epoca della indizione della nuova tornata concorsuale - del concorso bandito dalla stessa Università di Perugia il 21 luglio 2006, per la copertura di posti dello stesso profilo professionale cui si riferiscono gli atti avversati in primo grado, hanno fatto valere il loro interesse oppositivo avverso i nuovi atti concorsuali, con i quali l’amministrazione universitaria ha dimostrato di non avere interesse allo scorrimento della graduatoria approvata nel 2007.

Le parti appellanti lamentano la erroneità della gravata sentenza che, sull’assunto di una non esauriente motivazione della determinazione indittiva, ha disposto l’annullamento degli atti della nuova procedura selettiva, ritenuta illegittima in quanto ingiustamente sacrificativa delle legittime aspettative delle originarie parti ricorrenti ad ottenere l’assunzione in servizio.

Le appellanti amministrazioni pongono in particolare l’accento sulla circostanza relativa alla diffusa motivazione, contenuta nella delibera n. 9 del Consiglio di amministrazione del 16 ottobre 2012 ( richiamata nelle premesse del bando concorsuale), riguardo alle ragioni sottese alla scelta di far luogo alla indizione di un nuovo concorso e chiede che, in accoglimento dell’appello ed in riforma della impugnata sentenza, siano ritenuti infondati i ricorsi di primo grado.

Si sono costituite in giudizio le originarie ricorrenti per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.

Si sono altresì costituite le controinteressate di primo grado per aderire alle ragioni delle amministrazioni appellanti e per censurare con appello incidentale le statuizioni della impugnata sentenza, chiedendone la integrale riforma.

Le parti hanno prodotto memorie illustrative in vista dell’udienza di discussione.

All’udienza pubblica del 27 maggio 2014 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.- Gli appelli sono infondati e vanno respinti.

3. -Vanno anzitutto esaminate le eccezioni processuali dedotte in primo grado dalle parti intimate (e in questo grado riproposte) sotto il distinto profilo della tardività, quanto al ricorso di primo grado n. 715/2012, dei motivi aggiunti proposti avverso la delibera del Consiglio di amministrazione dell’università del 16 ottobre 2012 e del decreto rettorale n. 1921 del 12 ottobre 2012 e, quanto al ricorso n. 718/2012, sotto il profilo dell’inammissibilità del ricorso in ragione dell’acquiescenza ai nuovi atti della procedura selettiva dimostrata dalla originaria ricorrente Paterna, per aver costei partecipato, senza successo, al concorso indetto con decreto DG n. 342 del 2012.

Entrambe le eccezioni non meritano condivisione.

3.1- Quanto alla prima, è dirimente osservare che le originarie ricorrenti hanno tempestivamente impugnato il nuovo bando concorsuale di cui al DG n. 342 del 2012. La circostanza, che risulta incontestata, pone al riparo dalla eccezione di tardività l’impugnazione rivolta, a mezzo di motivi aggiunti, avverso gli atti preparatori del predetto bando, ed in particolare avverso il provvedimento rettorale n. 1921 del 12 ottobre 2012 sui criteri e le priorità con i quali portare a compimento la programmazione del fabbisogno di personale nonchè avverso la delibera del consiglio di amministrazione del 16 ottobre 2012 con la quale è stata tra l’altro autorizzata l’assunzione di almeno 10 unità di categoria C area amministrativa.

L’unico atto lesivo, per le ragioni delle originarie ricorrenti, è pur sempre il bando concorsuale col quale l’Università si è determinata in modo evidente per assumere nuovo personale a mezzo di altra procedura selettiva; rispetto al bando concorsuale, gli atti gravati con motivi aggiunti di primo grado, in quanto meramente preparatori, non hanno autonomia funzionale, di tal che ritualmente sono stati impugnati, nel rispetto del termine decadenziale dalla conoscenza della loro piena conoscenza, soltanto a mezzo dei motivi aggiunti di primo grado. In sostanza, la conoscenza della motivazione degli atti preparatori dell’iter concorsuale ha rappresentato per le ricorrenti l’occasione per arricchire la già introdotta impugnazione avverso il bando ( atto terminale del procedimento), con censure ancora più articolate in ordine alla ritenuta incongruità della motivazione a base della determinazione indittiva del nuovo concorso.

3.2- Quanto al comportamento asseritamente acquiescente imputato alla originaria ricorrente Paterna e consistito nell’aver costei partecipato alla nuova selezione indetta con bando del direttore generale n. 342 del 18 ottobre 2012, il Collegio rileva come anche tale eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado (n. 718 del 2012) sia stata correttamente disattesa dal giudice di primo grado.

La partecipazione ad un concorso non è infatti comportamento incompatibile con la volontà di censurarne ex ante la sua stessa indizione, posto che detta partecipazione si presume fatta a scopo cautelativo, per il caso di mancato accoglimento della impugnazione giurisdizionale ( che attribuirebbe fin da subito all’interessata la soddisfazione dell’interesse al bene della vita – i.e. l’assunzione in ruolo – perseguito in via alternativa con la partecipazione alla nuova selezione).

Al riguardo, d’altronde è sufficiente richiamare il pacifico indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l'acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sussiste solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2013, nr. 4140; Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2012, nr. 5966; id., 25 agosto 2011, nr. 4805), per percepire come nella specie tale univoca volontà, da ricostruire con particolare rigore siccome comportante una sostanziale rinuncia al diritto di agire in giudizio, non possa dirsi sussistente.

4.- Quanto al merito, come si desume dalle premesse in fatto, la causa pone essenzialmente la questione della legittimità della indizione nel 2012 della nuova procedura concorsuale in presenza di una graduatoria ancora valida di precedente tornata concorsuale ( risalente al 2006), da utilizzare per la copertura di posti di profilo identico a quello cui si riferisce il nuovo bando concorsuale.

Come è noto, sulla questione è intervenuta l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ( Ad. plen. n 14 del 28 luglio 2011) che ha fissato il principio di diritto secondo cui, in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti.

5. Facendo applicazione di tale principio alla fattispecie che ne occupa, la questione rilevante si concentra sulla verifica della congruità e della sufficienza della motivazione con la quale l’Università appellante ha inteso dar corso alla indizione del nuovo concorso invece che utilizzare, per le assunzioni di dieci unità di personale di categoria C, la graduatoria ancora vigente in cui figuravano le originarie ricorrenti.

6.- Le parti appellanti assumono che tale motivazione sarebbe stata compiutamente articolata negli atti preparatori l’indizione del concorso ( i.e, la delibera del Consiglio di amministrazione dell’università del 16 ottobre 2012 ed il decreto rettorale n. 1921 del 12 ottobre 2012) e sarebbe compendiata nella manifestata esigenza dell’ateneo di dotarsi di personale già qualificato avuto riguardo soprattutto alle significative modifiche normative intervenute, a seguito della entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, nell’ordinamento delle università. Tale esigenza l’Università di Perugia non avrebbe potuto adeguatamente soddisfare a mezzo dell’assunzione dei soggetti idonei, in ragione del fatto che costoro non avevano evidentemente affrontato, nella preparazione del loro concorso, le rilevanti novità introdotte, anche nel settore amministrativo e contabile, dalla richiamata legge di riforma del sistema universitario.

Nella prospettazione delle parti appellanti, l’impatto di tale novella legislativa sarebbe ex se desumibile dalla necessità, per tutte le università, di adottare nuovi statuti e nuovi regolamenti attuativi, di tal che già solo tale circostanza integrerebbe gli estremi della motivazione sufficiente a base della scelta dell’ateneo perugino di indire un nuovo concorso per dotarsi da subito di personale più qualificato sul piano dell’aggiornamento professionale.

Sul punto, il giudice di primo grado ha ritenuto che la descritta sopravvenienza normativa non potesse ex se rappresentare motivazione sufficiente della obliterazione delle posizioni di legittimo affidamento in capo ai soggetti idonei figuranti in una graduatoria ancora valida ed efficace, tanto più che, nella comparazione delle prove selettive delle distinte tornate concorsuali ( del 2006 e del 2012), non erano ravvisabili differenze contenutistiche degli esami tali da escludere la sostanziale omogeneità delle prove idoneative, avuto riguardo anche alla consistenza delle novità introdotte dalla legge sopravvenuta in tema di ordinamento amministrativo e contabile delle università.

7.- Il Collegio ritiene che le osservazioni del giudice di primo grado siano condivisibili.

Va premesso che, in presenza di graduatorie valide ed efficaci, alla provvista di nuovo personale l’amministrazione deve provvedere normalmente attraverso lo scorrimento delle stesse.

In tale situazione fattuale, la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce ipotesi eccezionale, considerata con sfavore dal legislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa ( art. 1 della legge 7 agosto 1990n. 241), principi applicabili evidentemente anche alla fase organizzativa in cui l’amministrazione stabilisce tempi e modalità con cui far luogo alla provvista di nuovo personale.

A tale conclusione si perviene agevolmente se si esamina, con un breve excursus storico, la normativa di riferimento.

Dalla previsione del Testo unico degli impiegati civili dello Stato (d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), il cui articolo 8, come modificato dall'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305, stabiliva che l'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, si è passati ad una previsione normativa, a regime, inserita nel regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 15, comma 7, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487), che ha previsto che le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Si è discusso se già con l’introduzione di tale previsione generale, sia pure di normazione secondaria, che non evocava la semplice “facoltà” per le amministrazioni di attingere alla graduatoria degli idonei, le amministrazioni non vi fossero tenute, salvo motivate ipotesi derogatorie.

Tuttavia, a dare all’istituto della utilizzazione delle graduatorie concorsuali la dignità di regola generale per le assunzioni di personale pubblico, introdotta con disposizione di rango legislativo, è stato l’art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che ha aggiunto il comma 5 ter all’art. 35 del d.lgs. 165/2001; in base a tale ultima disposizione, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Anche per il settore degli enti locali, l’art. 91, comma 4, del d.lgs. 267 del 2000 (recante il Testo unico degli enti locali) ha previsto che “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”.

In definitiva, l’art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel prevedere che le graduatorie concorsuali hanno validità triennale, decorrenti dalla loro pubblicazione, ha introdotto a regime un istituto ordinario di reclutamento del personale pubblico, positivizzato da una fonte di rango legislativo e non più dal solo regolamento generale dei concorsi (d. P.R. n. 487 del 1994): l’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto generale di utilizzazione delle graduatorie per "scorrimento" è poi riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo.

8.- In tale consolidato quadro normativo, appare naturale ritenere, nel solco di quanto affermato nella già richiamata sentenza della Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, che la scelta dell’amministrazione di bandire un nuovo concorso, pur in presenza di soggetti idonei che potrebbero soddisfare le medesime esigenze, vada scrutinata con particolare rigore, posto che la stessa risulta configgente con i suindicati principi desumibili dalla legislazione più recente ( ispirati, come detto, da esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rapidità ed efficacia dell’azione amministrativa)..

Nella fattispecie concreta oggetto di causa, il Collegio ritiene, non diversamente da quanto opinato dai giudici di primo grado, che una semplice sopravvenienza normativa, per quanto di grande impatto sull’assetto ordinamentale delle università italiane, non possa rappresentare motivazione sufficiente della determinazione di far luogo a nuova selezione di personale di categoria C, in presenza di candidati già utilmente selezionati per il medesimo profilo di inquadramento.

Il continuo fluire della legislazione, le sue modifiche a scansioni temporali ravvicinate attraverso grandi riforme ordinamentali ( cui seguono spesso “controriforme”) sono ormai tratti indistinguibili coessenziali e comuni ad ogni settore della pubblica amministrazione e la stessa legge n. 240 del 2010 (recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) si inserisce in tale frequente prassi normativa, che si sostanzia nel continuo mutamento del quadro normativo di riferimento e di per sé elide, a parer del Collegio, la consistenza della motivazione addotta dall’Università appellante, a sostegno dell’opzione del nuovo concorso, negli atti preparatori la determinazione indittiva.

In particolare, non appare convincente l’argomento, più volte ripreso negli scritti difensivi delle amministrazioni appellanti come delle appellanti incidentali, che attribuisce valore dirimente alla comparazione sul piano del “merito” tra gli idonei del precedente concorso ed i vincitori del successivo, per ricavarne:

una sicura minore professionalità del personale che figura nella graduatoria del concorso bandito nel 2006 ( il che, con analoghi argomenti potrebbe estendersi al personale già in servizio) rispetto al personale da selezionare a mezzo di nuovo concorso;

la conseguente e non auspicata prospettiva, nell’ipotesi dell’assunzione degli idonei, di dover investire per l’aggiornamento professionale del personale.

9.- Ritiene il Collegio che tali considerazioni, pur se non prive di elementi di suggestività, non siano tuttavia sufficienti ad integrare la motivazione della determinazione dell’università di Perugia di far luogo a nuovo concorso.

A parte quanto si dirà più oltre sulla distinzione tra gli idonei ed i vincitori di una selezione pubblica sul piano del “merito”, vale qui osservare che se la legittima preoccupazione dell’amministrazione universitaria è quella di evitare, a mezzo della selezione di personale più qualificato, la spesa necessaria per l’aggiornamento professionale, anche la indizione del nuovo concorso è scelta non pienamente coincidente con detta finalità ( considerati i tempi ed i costi di una procedura concorsuale); dal che discenderebbe una certa contraddittorietà ( i.e. incongruità ) della motivazione addotta a sostegno della determinazione di indire il concorso.

Inoltre, l’esigenza dell’aggiornamento professionale costituisce, a cicli temporali ricorrenti, una necessità ineludibile per tutto il personale dipendente posto che ogni novità normativa ( e non solo) che incida sul rapporto di lavoro impone il suo pieno apprendimento ai fini del miglioramento delle prestazioni in una logica di sempre maggiore efficienza del servizio.

Di tal che, nella fattispecie concreta, anche in ipotesi di assunzione in servizio di tutti i vincitori del nuovo concorso del 2012, ben difficilmente l’Università di Perugia avrebbe potuto sottrarsi, come dalla stessa prospettato, all’onere dell’aggiornamento professionale di tutto il proprio personale pena, al contrario, un deterioramento dei servizi amministrativi offerti all’utenza.

10.- Tali considerazioni, peraltro, non risultano sminuite dal dato fattuale, che può riconoscersi come vero, attinenti alla non piena sovrapponibilità delle prove d’esame delle distinte tornate concorsuali del 2006 e del 2012, stante la obiettiva parziale diversità dei contenuti delle prove scritte a risposta multipla ( nel primo concorso, evidentemente, nessun riferimento vi era alla riforma recata dalla legge n. 240 del 2010) nonché di alcune materie aggiuntive ( diritto costituzionale e contabilità pubblica), introdotte nelle prove orali del concorso bandito nel 2012.

E però, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, con motivazione esauriente e condivisibile, la pur non coincidente declinazione, sul piano oggettuale, delle prove d’esame delle distinte tornate concorsuali, non può rappresentare elemento sufficiente a legittimare la obliterazione delle graduatorie ancora valide, trattandosi di differenze contenutistiche non incidenti sull’efficacia del primo concorso (che comunque ha assicurato l’assunzione in ruolo dei vincitori) quale metodo selettivo dei candidati.

11.- In definitiva, il Collegio è persuaso che le statuizioni della impugnata sentenza meritino conferma, non risultando scalfite dalle censure d’appello nonché dalle analoghe doglianze articolate a mezzo del ricorso incidentale in appello dai controinteressati di primo grado.

12.- Da ultimo, quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalle parti appellate ( controinteressate di primo grado), in relazione alla ipotizzata violazione degli artt.3, 51 e 97 della Costituzione, delle disposizioni normative (in particolare: art. 17, comma 19, del d.l. n. 78 del 2009; art.1, comma 1 del d.l. n. 225 del 2010; art.1, comma 4 del d.l. n. 216 del 2011) che hanno di fatto prorogato la validità delle graduatorie concorsuali, il Collegio è del parere che la questione sia manifestamente infondata.

Secondo la prospettazione delle parti riferenti, le citate disposizioni normative, prorogando oltre ogni limite ragionevole di tempo, la durata della validità delle graduatorie concorsuali recherebbero un vulnus al principio meritocratico insito nella scelta costituzionale del concorso ( art. 97 Cost.) quale ordinaria modalità di accesso al pubblico impiego e di strumento atto a selezionare i più capaci e meritevoli. Inoltre, tali disposizioni normative, nel loro effetto di assicurare l’ultrattività delle graduatorie ben oltre il termine ordinario della loro validità, integrerebbero un ostacolo nell’accesso agli impieghi dei soggetti che hanno conseguito in epoca più recente i titoli di studio richiesti ai fini partecipativi, con violazione degli artt. 3 e 51 Cost...

13.- Ritiene il Collegio che tali considerazioni non siano condivisibili.

L’utilizzazione delle graduatorie non reca deroga alla regola costituzionale del concorso atteso che, casomai, ne consente la massima applicazione.

Se un soggetto figura in una graduatoria concorsuale quale idoneo è perché ha superato le relative prove d’esame ed è stato giudicato meritevole, in via astratta, di occupare il posto per la cui copertura il concorso è stato bandito. Se ciò non è accaduto è solo per una contingenza di tipo “accidentale”, e cioè per l’insufficienza dei posti messi a concorso in rapporto ai soggetti giudicati idonei; ma se, e nella misura in cui, tale limite quantitativo dovesse venir meno ( a fronte, ad esempio, di nuove esigenze di provvista di personale), nessun ostacolo dovrebbe frapporsi all’assunzione di un soggetto che è già stato giudicato idoneo ad essere inserito in ruolo, sempre che lo stesso risulti inserito in una graduatoria ancora valida ed efficace.

In via puramente astratta, se è pur vero che i soggetti idonei seguono in graduatoria i vincitori sicché, nell’ambito della stessa tornata concorsuale, tra i primi ed i secondi sussiste un differenza sul piano del diverso “merito” ad ottenere il posto ( tant’è che nell’immediato vengono appunto assunti, di regola, soltanto i vincitori), alle medesime conclusioni non è possibile pervenire, quantomeno nei medesimi termini di certezza, se si prendono in esame distinte tornate concorsuali.

Si vuol dire, in sostanza, che su un piano teorico, un soggetto idoneo in una tornata concorsuale non si trova necessariamente in una posizione deteriore, quanto al “merito”, rispetto al vincitore di altro concorso, posto che potrebbe avere ottenuto, in tesi, un maggior punteggio nei titoli e nelle prove d’esame.

La sostenibilità astratta di tale tesi dimostra che non appare pertinente il richiamo al principio meritocratico insito nella scelta costituzionale del concorso quale modalità preferenziale di accesso ai pubblici impieghi.

Quanto al preteso ostacolo nell’accesso agli impieghi, va osservato che è ben vero che le citate leggi di proroga hanno dilatato in modo significativo i termini di validità delle graduatorie concorsuali. Nondimeno ciò è avvenuto, con scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore, per soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, a comprova della maggiore economicità della scelta di utilizzare le graduatorie per scorrimento piuttosto che far luogo a nuovo concorso.

14.- In definitiva, gli appelli, principale ed incidentale, vanno respinti.

15.- Ricorrono tuttavia giusti motivi, tenuto conto della particolarità della vicenda trattata , per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello ( rg n. 8440/13), come in epigrafe proposto, nonché sull’appello incidentale proposto da Auletta Maddalena ( ed altri), li respinge e conferma la impugnata sentenza.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)