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Irriducibilità del Salario. Sentenza IVRI (USI)

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N. R.G. 9731/2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE, ex. art. 429 e 281 sexie cpc

nella causa iscritta al n. r.g. 9731/2014 promossa da:

CLAUDIO …………….. (C.F. …………..), con il patrocinio dell'avv. CATAPANO GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA B. CELLINI 5 MILANO presso il difensore avv. CATAPANO GIUSEPPE

RICORRENTE

contro

IVRI SERVIZI INTEGRATI S.P.A. (C.F. 04878640962), con il patrocinio dell'avv. ……….. CARLO e dell'avv. ……….. MARIAGRAZIA (……..) VIA MASCHERONI, … 20100 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA MASCHERONI, …. 20100 MILANO presso il difensore avv. ….. CARLO

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.

CONCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

Il ricorso in esame appare fondato.

In via preliminare di merito va evidenziato, per costante giurisprudenza, che" il principio dell'irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art. 2103 cod. civ., implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo che, in caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi", la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estenda alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle < mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa. Ne consegue che detto & principio non impedisce che una delle voci della retribuzione (nella specie quella relativa all'indennità di trasferta di un dipendente di una società privata con funzioni di contabile) possa essere ridotta o soppressa purché la retribuzione base complessiva del dipendente medesimo non venga a risentirne negativamente. (v. Cass. 4055/2008). E ancora "il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione, prevista dall'art. 2103 cod. civ., deve essere determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita, mentre non sono compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati. In virtù della stessa formulazione del richiamato art. 2103 cod. civ., con specifico riguardo alla retribuzione che si riceve per effetto della temporanea assegnazione a mansioni superiori, è da ritenersi che la legittima restituzione alle mansioni proprie della qualifica rivestita comporta la cessazione del trattamento retributivo superiore" (v. Cass. 10449/2006).

Sempre in via preliminare va infine rilevato, in relazione alle previsioni contenute nell'art. 8 D.L. n. 138/2011, che "le «specifiche intese» previste dal comma 1, non hanno un ambito illimitato, ma possono riguardare soltanto , con riferimento ad ambiti specifici ivi indicati, in una elencazione da considerare tassativa. Anche l'effetto derogatorio previsto dal citato comma 2-bis opera in relazione alle materie richiamate dal comma 2 e non    per    altre    ed    essendo    una    norma    avente    carattere    chiaramente eccezionale,   non   si   applica   oltre   i   casi   e   i tempi   in   essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale)" (v. Corte Cost. n. 221/2012).

Nel merito la decurtazione retributiva operata dalla resistente a decorrere dal mese di aprile 2013 è illegittima, ex. art. 2103 cc, visto che le parti stipulanti gli accordi 2 sindacali del 28-29.3.2013 - ove veniva prevista "la conservazione di tutti i posti di lavoro dichiarati dalla società in esubero a fronte dell'applicazione, a tutto il personale in forza, a far data dal 1.3.2013, del solo CCNL vigilanza privata" con conseguente adozione di specifiche misure di armonizzazione del trattamento retributivo precedentemente riconosciuto con quello previsto dal citato CCNL- procedevano alla loro applicazione attraverso la sottoscrizione di altrettanti accordi individuali in cui il singolo dipendente, a fronte del corrispettivo di euro 500, avrebbe rinunciato a qualsiasi § domanda e diritto riconducibili alla riferita armonizzazione contrattuale e alla "quota pro tempore congelata" acconsentendo espressamente alla successiva regolamentazione del rapporto di lavoro ad opera del CCNL vigilanza privata e a tutte le misure di armonizzazione previste negli accordi (v. doc. 5 di parte ricorrente). Da quanto esposto appare pertanto evidente che le parti negoziali condizionavano l'applicabilità a ogni singolo dipendente del predetto accordo sindacale, comprese l'applicazione, a decorrere dal 1.3.2013, del CCNL vigilanza privata e l'accettazione di tutte le misure di armonizzazione contrattuali e retributive ivi previste, alla sottoscrizione, da parte del singolo lavoratore, di accordi individuali nelle "sedi privilegiate di cui agli artt. 410 e 411 cpc, ipotesi questa espressamente inconfigurabile nel caso di specie.

Non sono sul punto rilevanti le eccezioni sollevate dalla resistente nella propria memoria difensiva visto che la stessa da atto, nella propria memoria difensiva, che più di 200 dipendenti sottoscrivevano l'accordo individuale di adesione ai menzionati accordi sindacali; che il ricorrente non poneva in essere condotte, anche tacite, conformi all'accettazione delle previsioni contenute nei predetti accordi sindacali, tenuto in ogni caso conto che la ricezione mensile del proprio trattamento retributivo non implica, per ciò solo, in assenza di contrarie dichiarazioni o comportamenti dell'"accipiens", la  rinuncia a propri diritti inderogabili, anche ai sensi dell'art. 2103 c.c, trattandosi oltretutto di somme destinate al mantenimento del singolo lavoratore e della propria famiglia; che il ricorrente non è in ogni caso incorso in alcuna decadenza di legge; che l'art. 4 comma 11 L. n. 223/1991 è espressamente riferito e, quindi, applicabile al solo cambiamento di mansioni visto che, in caso contrario, la norma avrebbe richiamato l'art. 2103 c.c nella sua interezza; che la previsione contenuta nell'art. 8 comma 1 DL n. 138/2011, avendo l'elenco di materie contenuto nel comma 2 carattere tassativo (v. Corte Costituzionale n. 221/2012), non può essere estesa a fattispecie diverse quali, a titolo esemplificativo, l'eventuale riduzione del trattamento retributivo dei singoli lavoratori; che la clausola contenuta nell'art. 6 degli accordi sindacali del 28-29.3.2013 integra espressamente una condizione sospensiva, ex. art. 1353 c.c, visto che in esso non è previsto alcun obbligo di sottoscrizione in carico ai singoli lavoratori ("sarà sottoscritto.. un accordo sindacale" e non già "dovrà essere sottoscritto..") e che, in caso contrario, non avrebbe avuto alcun senso giuridico e, ancor prima, logico prevedere l'espresso e incentivato consenso del singolo dipendente alla successiva regolamentazione del rapporto di lavoro ad opera del CCNL vigilanza privata e alla contestuale accettazione di tutte le misure di armonizzazione retributiva ivi previste ed oggetto di causa; che rispetto a quanto statuito nella menzionata sentenza emessa dal Tribunale di Milano al num. 12123/2013 va rilevato che nella lettera di assunzione del ricorrente non veniva espressamente e genericamente richiamata, in relazione alla determinazione del trattamento retributivo riconosciuto, la normativa collettiva di riferimento ma uno specifico importo retributivo e che il giudice mutava in ogni caso, con successiva pronuncia, il proprio orientamento giurisprudenziale. Da quanto esposto discende pertanto l'illegittimità della decurtazione retributiva operata unilateralmente dalla resistente a decorrere dal mese di aprile 2013 in contrasto con quanto previsto dall'art. 2103 c.c con conseguente condanna della resistente a corrispondere al ricorrente gli importi illecitamente trattenuti nel medesimo periodo, così come quantificati   in dispositivo in maniera conforme alle previsioni della normativa collettiva di riferimento. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ex. art. 429 c.pc.; sul punto parte resistente non sollevava specifiche contestazioni. Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti tenuto comunque conto, rispetto a quanto richiesto nel paragrafo n. 3 delle conclusioni del ricorso, che la domanda veniva espressamente dedotta dalla parte in via subordinata e non già in via principale e, in relazione a quanto indicato nel paragrafo n 4 delle medesime conclusioni,  che il giudice non può statuire su fattispecie fattuali e giuridiche non ancora perferzionatesi e incerte alla data della emissione della sentenza, come sicuramente è l'eventuale inadempimento della resistente alla esecuzione della presente sentenza e alle statuizioni in essa contenute anche per il periodo successivo alla sua emissione.

Compensi professionali come da dispositivo, tenuto conto della natura, del valore, della "serialità" e della esigua durata della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando,

1) condanna Ivri Servizi Integrati spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 4113,00 per importi trattenuti da aprile 2013 sino a luglio 2014, oltre euro 2254,37 lordi a titolo di ratei 14 mensilità maturati nel medesimo periodo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al rimborso dei compensi professionali liquidati in euro 1200,00, oltre accessori di legge.

Milano, 29/10/2014

Il Giudice

dott. Fabrizio Scarzella