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Mobbing. Differenze retributive

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CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA 4 SETTEMBRE 2007, N. 18570
Presidente Senese – Relatore De Matteis
Pm Matera – conforme – Ricorrente Rete Ferroviaria Italiana Spa – Controricorrente Baronci
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Svolgimento del processo

La questione principale controversa nella presente causa è se la domanda giudiziaria di qualifica superiore interrompa la prescrizione del diritto alle differenze retributive consequenziali.
Il Sig. Baroncini Alessandro, dipendente delle Ferrovie dello Stato, ha ottenuto il riconoscimento di qualifica superiore con sentenza passata in giudicato (Pretore di Firenze 19 marzo 1998 n. 335, confermata da Tribunale di Firenze 3 marzo 1999 n. 27, confermata da Cass. 26 giugno 2001 n. 8759).
Su tale base, ha richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento contro la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per Euro 87.767 a titolo di differenze retributive per il periodo 24 luglio 1991-30 aprile 1994.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., eccependo l'avvenuta prescrizione del diritto alle differenze retributive, in quanto la domanda giudiziaria di qualifica superiore non sarebbe atto valido ad interrompere la prescrizione del distinto diritto alle differenze retributive consequenziali.
Tale tesi è stata disattesa dal giudice dell'opposizione e poi dalla Corte d'appello di Firenze (sent. 8?22 ottobre 2004 n. 1143), la quale ha fatto applicazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza 9589/1997 di questa Corte, secondo cui la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione per tutti i diritti che si colleghino con stretto nesso di causalità al rapporto dedotto in causa, senza necessità che il loro titolare proponga nello stesso o in altro giudizio una domanda specifica diretta a farli valere.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
L’intimato si è costituito con controricorso, resistendo.

Motivi della decisione
Con il primo motivo la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2948 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata perché avrebbe fatto applicazione di un orientamento assolutamente minoritario di questa Corte. Il principio consolidato è viceversa il seguente: affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'articolo 2943, quarto comma, codice civile, deve contenere l'esplicitazione di una pretesa, ovvero una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.). Posto il principio di diritto enunciato al primo motivo, non si sfuggirebbe al seguente dilemma: se si ritiene che la domanda proposta dal Baroncini ha avuto effetto interruttivo del diritto alle differenze retributive, ciò significa che tale pretesa era ricompresa nella originaria domanda giudiziaria; la circostanza che il giudice del merito non abbia pronunciato sulle differenze retributive, comporta rigetto implicito della domanda; se viceversa si ritiene che il giudice del merito, ha accolto la domanda di differenze retributive, allora il decreto ingiuntivo sarebbe inammissibile in quanto il Baroncini era già munito di titolo esecutivo.

I. due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati. Costituisce insegnamento costante di questa Corte che la domanda giudiziale, proposta davanti ad un giudice ordinario o speciale, da uno dei soggetti di un rapporto giuridico, ed avente ad oggetto la sussistenza o meno degli elementi costitutivi del rapporto stesso, ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente (Cass. 11 novembre 1977 n. 4884, Cass. 22 maggio 1982 n. 3141, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9589, Cass. 21 luglio 2004 n. 13583). Il detto principio questa Corte ha affermato nelle seguenti fattispecie: a) vi è un'ordinanza di esecuzione di opere urgenti, emessa dal sindaco a carico di un privato, rimasta ineseguita; l'amministrazione provvede direttamente all'attuazione delle opere medesime; il ricorso che quel privato abbia proposto davanti al giudice amministrativo, al fine di contestare la legittimità dell'ordine impartitogli, ha effetto interruttivo della prescrizione decennale del diritto dell'Amministrazione a conseguire dal privato, in sede amministrativa o giudiziaria ordinaria, il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio di dette opere, decorrente dalla data di realizzazione delle medesime (Cass. 4884/1977); b) il giudizio promosso dal mediatore per ottenere il pagamento delle provvigioni a lui spettanti, per una parte dell'affare concluso, ha efficacia interruttiva della prescrizione anche per il diritto ad ulteriori provvigioni successivamente maturate (Cass. 3141/1982); c) la domanda volta a far dichiarare l'illegittimità del licenziamento di un dirigente interrompe la prescrizione del diritto al pagamento delle indennità supplementari previste dall'art. 19 del c.c.n.l. dei dirigenti di aziende industriali, a prescindere dalla formulazione di una specifica richiesta (Cass. 9589/1997); d) non sussiste stretto nesso di causalità tra la domanda di adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, ex art. 2932 cod. civ., e l'azione volta al risarcimento del danno per inottemperanza dell'obbligo di cessione in proprietà dello stesso immobile, stante l'autonomia fra le due domande, sicché la prima non spiega efficacia interruttiva della prescrizione del secondo diritto (Cass. 13583/2004).
Come si evince dalla massime e dalle fattispecie sopra riportate, il principio ha portata più ampia della mera correlazione tra domanda di qualifica superiore e conseguenti differenze retributive, rilevante nella presente causa, fino a comprendervi diritti spettanti a soggetti diversi (Cass. 4884/1977).
La ricorrente, con il primo motivo, oppone che l'atto interruttivo deve contenere, a norma dell'articolo 2943, quarto comma, codice civile, l'esplicitazione di una pretesa, ovvero una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora. Tale orientamento è pacifico (Cass. 24 settembre 1999, n. 10504, Cass. 24 gennaio 2002 n. 847, Cass. 3 dicembre 2004 n. 22751).

Occorre verificare se vi sia contrasto tra i due orientamenti.
Ad avviso del Collegio tale contrasto non sussiste, perché l'esplicitazione della pretesa attiene alla formulazione della domanda relativa al diritto stipite, mentre l'estensione del valore interruttivo ai diritti consequenziali attiene alla struttura ed alla correlazione tra diritti.
La giurisprudenza utilizza la nozione di diritto stipite per individuare quel diritto compiuto che costituisce il presupposto necessario di un diritto derivato, anche con diverso titolare. Esempi ne sono: la pensione del dante causa rispetto al diritto alla pensione di reversibilità, jure proprio, dei superstiti (Cass. 21 luglio 2000 n. 9612); la pensione o la rendita rispetto ai singoli ratei (Cass. 4 giugno 1992 n. 6821; per rif. Cass. 5 aprile 2005 n. 7010).
Più in particolare per quanto riguarda la correlazione tra il diritto alla qualifica e le conseguenze retributive, si riteneva in passato che il regime della prescrizione decennale del diritto alla qualifica, ex art. 2946 cod. civ., si estendesse anche ai diritti patrimoniali consequenziali (Cass. 4 settembre 1980 n. 5097). Successivamente si è distinto tra pretese patrimoniali dipendenti dal riconoscimento della superiore qualifica, soggette alla prescrizione decennale come il diritto che le genera, e pretese retributive aventi una causa diversa, alle quali ultime si applica la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 cod. civ., le cause di sospensione, e la garanzia dell'articolo 36 della costituzione (Cass. 12 ottobre 1984 n. 5122). Infine si è sancita la totale autonomia del diritto alle differenze retributive rispetto al diritto alla qualifica superiore che le genera, anche ai fini della prescrizione (Cass. 23 agosto 1997 n. 7911), sicché il diritto alle differenze retributive sussiste, ove sia provato il fatto dello svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore, anche se il diritto alla qualifica sia prescritto.
Nonostante la cennata evoluzione autonomistica del diritto alle differenze retributive, sembra dover essere mantenuto fermo l'orientamento sopra accennato sul valore interruttivo della prescrizione del diritto stipite, perché la autonomia conquistata non è sufficiente ad escluderne la conseguenzialità logico?giuridica.
Anche Cass. 3 dicembre 2004 n. 22751, che ribadisce la necessità di una precisa esplicitazione della pretesa, non contesta l'orientamento sull'effetto interruttivo per i diritti consequenziali, ma si è limitata ad affermare che nel caso di specie era corretta la valutazione del giudice del merito, cui è demandata ogni valutazione di fatto, secondo cui non sussiste conseguenzialità necessaria, ma mera eventualità, tra la qualificazione giuridica del rapporto come di natura subordinata e le differenze retributive.
Il Collegio ritiene di dover tener fermi i detti due orientamenti, perché corrispondenti a ragioni sistematiche, di economia processuale e di tutela del lavoratore, con la precisazione che la consequenzialità deve essere valutata per il rapporto logico?giuridico necessario tra i diritti, non per la effettiva sussistenza in concreto del diritto derivato.
Essi ricevono coerenza sistematica dalla individuazione nella domanda giudiziale di cui all'articolo 2943 cod. civ., di due aspetti: quello di manifestazione di volontà, la quale comporta la cessazione dello stato di inerzia che porterebbe alla prescrizione del diritto, e quello di formulazione della domanda oggetto del giudizio, sul quale poi si forma il giudicato.
Anche la dottrina rileva che l'effetto interruttivo risiede non nel provvedimento del giudice che segua l'atto introduttivo del giudizio, bensì in quest'ultimo, considerato dalla legge come manifestazione di esercizio del diritto, che incide quindi sulla prescrizione del diritto e sulle sue conseguenze necessarie.
Il giudicato si forma soltanto sul diritto stipite azionato, mentre l'effetto interruttivo si estende a tutti i diritti che derivano in via di consequenzialità logico giuridica necessaria dal diritto stipite, come nella fattispecie decisa da Cass. 9589/1997 cit., sovrapponibile alla presente.

I primi due motivi vanno quindi respinti.
Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sotto due profili:
a) per aver applicato gli indici di rivalutazione con cadenza mensile, anziché annuale;
b) per aver calcolato la rivalutazione e gli interessi sulle differenze retributive al lordo e non al netto delle componenti fiscali e contributiva.
Sul primo profilo occorre ribadire che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità (con sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000) del divieto di cumulo ad essi relativo (di cui all'articolo 22, comma 36^, legge 23 dicembre 1994, n. 724) ? sui crediti di lavoro nei confronti di privati, continuano a spettare, in caso di inadempimento, interessi legali e rivalutazione monetaria (ai sensi dell'art. 429, 3^ comma, c. p. c.) e gli interessi debbono essere calcolati ? secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 38/2001 delle sezioni unite, 14001, 14143 e 16369/2002 della sezione lavoro) sul capitale rivalutato, con decorrenza dal momento dell'inadempimento e fino a quello di soddisfacimento del creditore (Cass. 29 aprile 2004 n. 8251), anche con cadenza inferiore al trimestre (Cass. 20 marzo 1985 n. 2052).
Sul secondo profilo la giurisprudenza è consolidata nel senso che la rivalutazione monetaria e gli interessi spettanti sui crediti di lavoro, vanno calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive, le quali costituiscono un debito del lavoratore che nasce soltanto in conseguenza, e quindi dopo, dell'insorgenza del credito, e che sono quindi determinate successivamente, almeno sotto l'aspetto logico, all’individuazione della loro base di calcolo (ex plurimis Cass. 2 agosto 2003 n. 12265, Cass. 10 aprile 2001 n. 5363).
Sussistono giusti motivi, atteso l'esito del presente giudizio, per la totale compensazione delle relative spese processuali.

PQM
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio.