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Art. 1 della legge n. 223 del 1991. Criteri di scelta.

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IN CASO DI INTERVENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

PER RISTRUTTURAZIONE L'AZIENDA

DEVE COMUNICARE GLI SPECIFICI CRITERI DI SCELTA

DEI LAVORATORI DA SOSPENDERE

- In base all'art. 1 della legge n. 223 del 1991

(Cassazione Sezione Sesta Lavoro n. 16603 del 22 luglio 2014, Pres. Curzio, Rel. Mancino).

In materia di collocamento in cassa integrazione la norma guida (art. 1, comma 7, della legge 223 del 1991) è molto chiara nello stabilire che "devono" formare "oggetto della comunicazione" i "criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista dal comma 8".

Le Sezioni unite hanno escluso la fondatezza di interpretazioni riduttive di tale disposizione, sottolineando, con la sentenza n. 302 del 2000, che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale implicante una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, e della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5, commi 4 e 5.

L'orientamento si è consolidato del tempo, trovando conferma nella successiva giurisprudenza di legittimità.

Da ultimo, la Corte, con la sentenza n. 7459 del 2012, ha così sintetizzato i principi regolatori della materia:

a)      il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare della rotazione alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere;

b)    la specificità dei criteri di scelta consiste nell'idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri;

c)      la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, la cui genericità rende impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7;

d)     la mancata specificazione dei criteri di scelta (o la mancata indicazione delle ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione) determina l'inefficacia dei provvedimenti aziendali che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori.