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Mobbing. Risponde l'azienda se non lo impedisce

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IL MOBBING SI ESPLICA NELL’ATTACCO CONCENTRICO DEL GRUPPO SUL PIU’ DEBOLE
– L’azienda ne risponde se non lo impedisce (Cassazione Sezione Lavoro n.
18262 del 29 agosto 2007, Pres. Mercurio, Rel. La Terza).

Alberto L. dipendente della Banca Popolare di Novara ha promosso, nei confronti dell’azienda, un giudizio davanti al Tribunale di Roma diretto, tra l’altro, ad ottenere il risarcimento del danno alla salute per essere stato oggetto di mobbing, concretatosi in continui scherzi verbali e azioni di disturbo da parte dei colleghi, facendo presente che il suo superiore diretto, pur essendo a conoscenza di questi comportamenti, non si era adoperato per la loro cessazione. Il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte di Appello di Roma ha emesso una prima sentenza non definitiva, con la quale ha accertato l’illegittimità del trattamento subito da Alberto L. e la responsabilità del datore di lavoro.
Questa decisione è passata in giudicato perché la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto contro di essa alla banca. La Corte di Roma ha quindi proseguito il giudizio, ammettendo una consulenza tecnica medico-legale al fine di accertare l’esistenza del nesso causale tra la situazione lavorativa e le patologie denunciate e di quantificare il danno. Una prima consulenza si è risolta negativamente per il lavoratore.
La Corte di Roma, ritenendo che il giudizio dei periti non fosse stato adeguatamente motivato, ne ha disposta una seconda, che si è conclusa con la diagnosi di “disturbo post traumatico da stress” ed ha ritenuto tale patologia compatibile con una situazione di mobbing, quantificando il danno biologico nella misura del 10%. Il secondo collegio peritale ha tratto la prova del nesso causale dall’assenza di antecedenti psichiatrici nella storia del lavoratore e dalla insorgenza dei disturbi nel giugno 1996, nel quadro di una reazione all’ambiente ed alle condizioni di lavoro particolarmente frustranti; ha rilevato che eventuali antecedenti della personalità, tali da rendere il lavoratore più fragile non potevano impedire il configurarsi del mobbing, che si esplica proprio nell’assalto concentrico del gruppo sul più debole. La Corte di Appello ha affermato poi che il danno biologico o danno alla salute cagionato dal mobbing, attenendo alla lesione dell’integrità psico-fisica, non poteva che essere liquidato in via equitativa, e, avuto riguardo alla percentuale di invalidità permanente del 10% accertata dal collegio peritale, nonché alle tabelle in uso, ha condannato la banca al pagamento a tale titolo della somma onnicomprensiva di trentasettemila euro, oltre interessi di legge dalla data della sentenza al saldo. La banca ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Roma per averle, tra l’altro, attribuito il ruolo di “mobber” e per non avere ravvisato errori e lacune nella consulenza medica.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 18262 del 29 agosto 2007, Pres. Mercurio, Rel. La Terza) ha rigettato il ricorso. La responsabilità della banca – ha osservato la Corte – è stata correttamente ravvisata non già in quanto soggetto direttamente agente a danno del proprio dipendente, ma per non essersi attivata per la cessazione dei comportamenti scorretti posti in essere dai suoi collaboratori, il che è però sufficiente per radicare il suo obbligo al risarcimento del danno.

Per quanto attiene alla consulenza, la Cassazione ha rilevato che il collegio peritale ha ben tenuto presente i tratti della personalità che rendevano il periziando particolarmente fragile, ma ha anche ritenuto che detta fragilità non valesse ad interrompere il collegamento eziologico tra la affezione riscontrata e le molestie subite, avendo precisato che una eventuale preesistenza di disturbi psichici poteva avere un peso particolare e peculiare nella valutazione del danno, non nella determinazione del nesso di casualità.