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Licenziamenti collettivi. L. 223/91

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IN CASO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO

LA SCELTA DEI LAVORATORI INTERESSATI

DEVE ESSERE EFFETTUATA NEL RISPETTO DEI PRINCIPI

DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA

- Artt. 1175 e 1374 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 203 del 12 gennaio 2015, Pres. Stile, Rel. Napoletano).

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale.

Tuttavia poiché ai fini della corretta applicazione del criterio delle esigenze tecnico-produttive dell'azienda, previsto dall'art. 5 della, legge n. 223 del 1991 per l'individuazione dei lavoratori da licenziare, la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso dì professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (v. sostanzialmente in tal senso per tutte Cass.13783/2006, 22824/2009, 22825/2009, 9711/2011).