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No all'Esclusione del Socio. Si all'Art. 18 legge 300.

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IN CASO DI ESCLUSIONE DEL SOCIO DI UNA COOPERATIVA

PER INTERVENUTO LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

SI APPLICA L'ART. 18 ST. LAV. 

In base alla legge n. 142 del 2001

(Cassazione Sezione Lavoro n. 1259 del 23 gennaio 2015, Pres. Stile, Rel. Tria).

In tema di società cooperativa di produzione e lavoro, se la delibera di esclusione del socio è fondata esclusivamente sull'intervenuto licenziamento disciplinare, alla dichiarazione della illegittimità del licenziamento consegue la pari illegittimità della delibera di esclusione del socio.

Pertanto, in base all'art. 2 della legge n. 142 del 2001 trova applicazione l'art. 18 St. Lav..

Infatti tale disposizione (l'art. 2) prevede che ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica lo statuto del lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), compreso l'art. 18 sulla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, salvo che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo.

Sicché, qualora non si abbia che il rapporto di lavoro si sia risolto in ragione della cessazione del rapporto associativo, ma al contrario che quest'ultimo sia cessato a causa dell'intimato licenziamento del socio lavoratore, non ricorre la fattispecie eccettuata dell'indicato art. 2 e quindi trova applicazione la disciplina ordinaria sulla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato.

Nostra nota:

La settenza di cassazione è fuori tempo massimo.

Le nuove regole del lavoro subordinato sono definiti e applicati con i nuovi criteri del goverrno renzi/poletti.