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Licenziamento discriminatorio. Anche il danno biologico

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LIQUIDABILE ANCHE IL DANNO BIOLOGICO

IN CASO DI LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO

In base alla documentazione sanitaria e alla deposizione del medico

(Cassazione Sezione Lavoro n. 63 dell'8 gennaio 2015, Pres. Stile, Rel. Manna).

In caso di licenziamento discriminatorio (perché mosso dall'intento di punire il lavoratore per l'attività sindacale da lui svolta) con conseguente applicazione dell'art. 18 St. Lav. (nel testo anteriore della legge 28/6/2012 n. 92) il giudice, nell'ordinare la reintegrazione, può liquidare a carico del datore di lavoro una somma ulteriore (rispetto alle retribuzioni perdute) per risarcimento del danno biologico, che risulti dalla documentazione sanitaria e dalla deposizione testimoniale del medico curante del lavoratore.