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LAVORO DOMENICALE. Risarcimento del danno

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RISARCIMENTO DEL DANNO PER LAVORO DOMENICALE

Tenuto conto della gravosità

(Cassazione Sezione Lavoro n. 14710 del 14 luglio 2015, Pres. Macioce, Rel. Buffa).

Nel caso di prestazione dell'attività lavorativa di domenica, senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana, il mancato riposo settimanale, con l'usura psicofisica che ne deriva, costituisce per il lavoratore - cui per tale prestazione dev'essere corrisposta la retribuzione giornaliera (in quanto la paga normale compensa solo sei giorni la settimana) - uno specifico titolo di risarcimento, che è autonomo rispetto al diritto alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale; tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile in astratto.