Nibirumail Cookie banner

Differenze Retributive. Non sono necessari conteggi analitici

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

NON E' NECESSARIO CHE IL RICORSO DIRETTO AD OTTENERE DIFFERENZE
DI RETRIBUZIONE SIA MUNITO DI CONTEGGI ANALITICI

E' sufficiente indicare la somma richiesta e i titoli azionati (Cassazione Sezione Lavoro n. 10632 dell'8 maggio 2009, Pres. De Luca, Rel. Nobile).


Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. La nullità deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici.



Legge e giustizia