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Operatori non Sanitari assunti da una ASL. Differenze retributive dall'ENTE

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OPERATORI NON SANITARI ASSUNTI DA UNA ASL CON CONTRATTO DI
LAVORO AUTONOMO POSSONO OTTENERE IL PAGAMENTO DI DIFFERENZE
DI RETRIBUZIONE COME DIPENDENTI

- Se di fatto impiegati in condizioni disubordinazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 14957 del 25 giugno 2009, Pres. De Luca, Rel. Ianniello).

Nel periodo dal luglio 1998 al luglio 2002 Maria C. ha lavorato presso la AUSL BR/1 come operatrice del servizio di integrazione scolastica degli handicappati presso il distretto sanitario di Francavilla Fontana, in base a convenzioni annuali di "incarico professionale", riferite all'art. 2230 cod. civ. (prestazione di opera intellettuale). La lavoratrice ha chiesto al Tribunale di Brindisi di accertare che ella aveva lavorato per l'azienda sanitaria in condizioni di subordinazione, con le stesse modalità del personale dipendente e di condannare l'azienda al pagamento di differenze di retribuzione da calcolarsi con riferimento alle tabelle stipendiali previste dal contratto collettivo della sanità pubblica. Il Tribunale ha rigettato la domanda. Questa decisione è stata integralmente riformata, in grado di appello, dalla Corte di Lecce, che ha condannato l'azienda al pagamento delle differenze richieste. La Corte ha osservato che dal tenore delle convenzioni nonché dal concreto esplicarsi dei rapporti di lavoro emergeva, al di là del nomen juris utilizzato dalle parti, la presenza dei connotati tipici della subordinazione. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza impugnata per vizi di motivazione e violazione di legge. Essa ha fatto carico alla Corte d'Appello, tra l'altro, di non avere adeguatamente considerato il fatto che il servizio cui la lavoratrice era addetta venisse svolto per delega del Comune di Francavilla Fontana in base alla legge regionale 18 marzo 1987 n. 10.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14957 del 25 giugno 2009, Pres. De Luca, Rel. Ianniello) ha rigettato il ricorso.
Quello che conta ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche quello privatizzato alle dipendenze di una pubblica amministrazione - ha affermato la Corte - è l'elemento della subordinazione, utilizzato dall'impresa, come dalla P.A., nelle sue tipiche estrinsecazioni, per la conformazione della prestazione lavorativa in vista del raggiungimento delle finalità perseguite; la realizzazione di tali scopi ben può essere delegata ad altra impresa o ente, secondo normative del resto diffuse nel settore delle P.A., nei rapporti tra lo Stato e i vari enti territoriali o locali e tra questi ultimi, mentre è irrilevante in tale evenienza il fatto che nei rapporti interni tra delegante e delegatario gli oneri finanziari della gestione ricadano definitivamente sul delegante.

Nella qualificazione del rapporto tra le parti in termini di subordinazione - ha osservato la Cassazione - la Corte territoriale si è attenuta all'insegnamento della Suprema Corte relativamente alla individuazione dei connotati tipici di tale rapporto (quali, al di là del mero nomen juris utilizzato, l'inserimento stabile del prestatore nell'organizzazione dell'ente, la sottoposizione alle direttive operative e ai poteri di controllo dell'amministrazione quanto alle modalità spazio-temporali della prestazione dedotta, la predeterminazione del compenso ad ora, l'assenza di rischio, la sottoposizione al potere disciplinare dell'ente quanto alla revoca dell'incarico ecc.), concretamente rinvenuti nel caso in esame attraverso l'analisi sia delle convenzioni intercorse annualmente tra le parti che del concreto andamento della collaborazione da tali convenzioni scaturita.

Legge e giustizia