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Ai fini dell'art. 28 St. Lav.

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L'ASSOCIAZIONE SINDACALE PUO' ESSERE RITENUTA "NAZIONALE" ANCHE SE NON ABBIA SOTTOSCRITTO CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI

- Ai fini dell'art. 28 St. Lav.

(Cassazione Sezione Lavoro n. 21430 del 21 ottobre 2015, Pres. Macioce, Rel. Blasutto).

 

Ai fini della legittimazione a promuovere l'azione prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, per "associazioni sindacali nazionali" devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali (Cass. n. 6206 del 2012; Cass. n. 16787 del 2011; Cass. n. 13240 del 2009; Cass. SS.UU. n. 28269 del 2005) che rimane, comunque, un indice tipico - ma non l'unico - rilevante ai fini della individuazione del requisito della "nazionalità".

L'accertamento di fatto relativo al requisito di rappresentatività necessario per l'accesso alla tutela prevista dall'art. 28 dello Statuto costituisce un'indagine demandata al giudice di merito e, pertanto, è incensurabile in sede di legittimità, ove assistita da sufficiente motivazione.