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PROCEDURA DI CIGS. Art. 1 L. n. 223/91

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NELLA COMUNICAZIONE DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CIGS

OCCORRE ANZITUTTO SPECIFICARE I CRITERI PER

L'INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA SOSPENDERE

Secondo l'art. 1 L. n. 223/91

(Cassazione Sezione Lavoro n. 12089 del 13 giugno 2016, Pres. Napoletano, Rel. Riverso).

Secondo l'art. 1 comma 7 e 8 della legge 223/1991, nella procedura di Cigs, costituiscono oggetto dell'esame congiunto con le organizzazioni sindacali il programma che l'impresa intende attuare (comprendente la durata e il numero dei lavoratori interessati alla sospensione e le misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale), i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione ovvero le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.

Dunque, a differenza della comunicazione di apertura della mobilità in cui la individuazione dei lavoratori interessati segue il confronto sindacale, nella comunicazione di apertura della Cigs occorre anzitutto specificare i criteri che consentono di individuare i singoli lavoratori da sospendere e la cui mancata indicazione porta all'illegittimità della sospensione.

La comunicazione di apertura è finalizzata infatti a consentire una seria verifica dell'effettiva necessità di sospendere i medesimi lavoratori; e questa finalità non può dirsi rispettata da una comunicazione generica o da una motivazione apparente o stereotipata, o mancante di taluno dei suoi requisiti essenziali.