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PER IL DIPENDENTE. RESPONSABILE IL DATORE

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RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

PER I COMPORTAMENTI DEL DIPENDENTE

Il risarcimento è una componente dei costi aziendali


(Cassazione Sezione Lavoro n. 17681 del 7 settembre 2016, Pres. Bernabai, Rel. Nazzicone).

La responsabilità del datore per fatto del dipendente è prevista sia, in sede contrattuale, dall'art. 1228, cod. civ., sia, in sede extracontrattuale, dall'art. 2049 cod. civ..

A parte la diversa natura della responsabilità, entrambe le norme prevedono che colui che si avvale dell'opera di altri ne risponde, purché sussista - secondo quanto elaborato dalla giurisprudenza - il cd. nesso di occasionalità necessaria, il quale si atteggia quale nesso causale tra l'esercizio delle incombenze dell'"ausiliario" e il danno.

La disciplina si fonda sul fatto che l'agire del dipendente è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali é ragionevole far corrispondere i rischi e sull'esigenza di offrire una adeguata garanzia all'investitore.

Si tratta dunque di una responsabilità che è espressione di un criterio di allocazione di rischi, per il quale i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell'impresa, come componente dei costi di questa.

In particolare, la responsabilità della banca nei confronti del cliente per il fatto del suo dipendente si inquadra nell'art. 1228 cod. civ., atteso il contratto che si instaura tra i medesimi.

Come questa Corte ha più volte affermato, il nesso di occasionalità necessaria si riscontra ogni qual volta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche se il dipendente abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del datore di lavoro.