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L'ART. 18 ST. LAV. PER LA COOPERATIVA

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L'ART. 18 ST. LAV. NON SI APPLICA AL SOCIO LAVORATORE

DI COOPERATIVA SE IL RAPPORTO DI LAVORO SIA STATO RISOLTO

PER RAGIONI PROPRIAMENTE ATTINENTI AL RAPPORTO ASSOCIATIVO

- In base alle legge n. 142/2001 (Cassazione Sezione Lavoro n. 19918 del 5 ottobre 2016, Pres. Nobile, Rel. Esposito).

In tema di società cooperativa di produzione e lavoro, se la delibera di esclusione del socio è fondata esclusivamente sull'intervenuto licenziamento disciplinare alla dichiarazione della illegittimità del licenziamento consegue la pari illegittimità della delibera di esclusione del socio e trova applicazione l'art. 18 St. lav. Deve ritenersi, infatti, che l'art. 2 L. n. 142 dei 2001 preveda che ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato trovi applicazione lo Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), compresa la disposizione sulla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, salvo che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo.

Sicché, qualora il rapporto di lavoro non si sia risolto in ragione della cessazione del rapporto associativo (per una delle cause di estromissione dalla società previste dallo statuto per ragioni attinenti al rapporto societario, come, ad esempio, la mancata partecipazione ad un certo numero di assemblee o l'omesso versamento della quota sociale), ma al contrario quest'ultimo sia cessato a causa dell'intimato licenziamento del socio lavoratore, non ricorre la fattispecie oggetto dell'eccezione di cui all'indicato art. 2 e trova applicazione la disciplina ordinaria di cui all'art. 18 Statuto (in tal senso Cass. n. 1259 del 23/01(2015, Rv. 634099; si veda, inoltre, Cass. 6 agosto 2012, n. 14143; Cass. 18 marzo 2014, n. 6224; Cass. 11 agosto 2014, n. 17868). Va applicato il seguente principio di diritto:

"In base all'art. 2 L. n. 142 del 2001 la disciplina di cui all'art. 18 L. n. 300 del 1970 trova applicazione, nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo, ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, con esclusione del caso in cui il rapporto di lavoro si sia risolto per ragioni propriamente attinenti al rapporto associativo, quali le cause di estromissione dalla società previste dallo statuto".