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Licenziamenti all'art. 4, co. 9 L. n. 223/91

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LA COMUNICAZIONE FINALE

DELL'ELENCO DEI LAVORATORI LICENZIATI

PER RIDUZIONE DI PERSONALE CRISTALLIZZA

ANCHE LE RAGIONI DEL RECESSO

 

- A termini dell'art. 4, co. 9 L. n. 223/91 (Cassazione Sezione Lavoro n. 19320 del 29 settembre 2016, Pres. Nobile, Rel. Ghinoy).

In materia di riduzione del personale la comunicazione di cui all'art. 4, co. 9 della L. n 223 del 1991, che fa obbligo di indicare "puntualmente" le modalità cori le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti (Cass. Sez. Lav. 15.6.2015, n. 12344).

Essa cristallizza anche le ragioni del recesso, non consentendo al datore di lavoro di dedurre in giudizio, ex post, l'applicazione di modalità della scelta diverse da quelle risultanti dalla citata comunicazione.

A tal fine, quindi, l'esigenza di consentire il controllo (contestuale e successivo) impone che non solo i criteri, ma anche i presupposti fattuali sulla base dei quali i criteri sono stati applicati risultino ricavabili dalla comunicazione.